Cassazione

L’assegno di divorzio non può crescere in virtù del contributo mensile che il padre versa all’ex

Il versamento di 1.800 euro a titolo di usufrutto di un immobile, se “spontaneo e temporaneo” non può incidere sul mantenimento

di Patrizia Maciocchi

2' di lettura

Il giudice non può far lievitare l’assegno stabilito in sede di divorzio, in favore della ex moglie, tenendo conto della somma mensile, ma temporanea, che il facoltoso padre dell’ex marito versa al proprio figlio. Il fatto che un uomo o una donna non possano più essere considerati dei “buoni partiti” solo perché hanno una famiglia facoltosa alle spalle, i giudici lo hanno chiarito da tempo. I giudici di legittimità hanno, infatti, da tempo chiarito che l’entità dei patrimoni delle famiglie d’origine non rientra tra i parametri di riferimento indicati dall’articolo 5 della legge sul divorzio ai fini della quantificazione dell’assegno, né pesa sulla determinazione dell’assegno di mantenimento.

Diverso può essere il ragionamento nel caso in cui ci siano elargizioni più o meno regolari che arrivano dai genitori. Partendo da questo presupposto la Corte d’Appello - accogliendo il ricorso della donna per un assegno più alto di quello stabilito in sede di divorzio - aveva fissato un assegno a favore della ex moglie di 1.100 euro. Mentre le spese straordinarie per l’unica figlia della coppia erano state addossate per l’80% al padre della minore.

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Non pesa l’elargizione temporanea

Una decisione che la Cassazione (ordinanza 6105) censura, a partire dalla quota di spese straordinarie per la bambina, stabilite senza tenere conto delle risorse economiche dei due coniugi. Sbagliato anche il criterio seguito dal giudice di merito nel considerare rilevante, ai fini dell’assegno per la signora, i 1.800 euro mensili, incassati dal ricorrente a titolo di usufrutto di un immobile «in via temporanea e provvisoria».

Precisazione quest’ultima contenuta in una lettera nella quale il padre avvertiva il figlio che l’apporto mensile era «spontaneo, temporaneo e provvisorio». Un documento, contenuto nella memoria difensiva, che la Corte d’Appello aveva ignorato, del quale dovrà invece tenere conto in sede di rinvio. Considerando anche, elemento anche questo trascurato, il contributo dato dalla ex moglie al patrimonio della famiglia e dello stesso suo ex. Contributo forse non determinante, visto che la richiesta di valutarlo veniva dal ricorrente.

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