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L’auto del disabile con Iva al 4% anche se pagata dai genitori

di Marcello Tarabusi, Giovanni Trombetta

(Gustavo Muñoz - stock.adobe.com)

2' di lettura

L’auto adattata per disabili gode dell’agevolazione Iva 4% anche quando a pagare è il genitore che ha a cariso il disabile ed è disoccupato o privo di reddito. E, in generale, il veicolo non può essere cointestato. Lo chiarisce la risposta n. 335 pubblicata l’11 maggio dall’agenzia delle Entrate.

L’interpello chiedeva se, ai fini dell’applicazione dell’aliquota Iva agevolata al 4%, sia possibile considerare un disabile come fiscalmente a carico di altro contribuente che sia anch’egli privo di reddito e con quale documento tale circostanza vada documentata.

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Per richiedere l’applicazione dell’Iva ridotta 4% vanno consegnate al cedente la certificazione della condizione di disabilità e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che nel quadriennio anteriore alla data di immatricolazione della vettura non è stato acquistato altro veicolo con analoga agevolazione. La documentazione va prodotta all’atto della cessione, ma può comunque essere esibita entro l’anno per chiedere la nota di variazione dal 22% al 4% se non la si possedeva al momento dell’acquisto.

L’Iva agevolata si applica a operazioni effettuate nei confronti dei disabili «o dei familiari di cui essi sono fiscalmente a carico» (articolo 8 della Finanziaria 1998 - legge 449/1997). Come già precisato con risoluzione 6/2006, se il disabile non ha reddito o lo ha inferiore ai limiti per essere fiscalmente a carico, oltre alla certificazione della disabilità è necessario allegare copia dell’ultima dichiarazione dei redditi presentata dal familiare che, avendo fiscalmente a carico il disabile, risulterà intestatario del veicolo agevolato. In alternativa alla copia della dichiarazione (o in mancanza di dichiarazione) si può rendere un’autocertificazione.

La soluzione data per il caso specifico del figlio minore è estensibile a qualunque familiare disabile fiscalmente a carico. L’unica differenza è il massimale di reddito che il disabile non deve superare: per i figli di età non superiore a 24 anni, il reddito complessivo non deve superare 4.000 euro, al lordo degli oneri deducibili; per gli altri membri della famiglia, il massimale è di 2.840,51 euro.

Attenzione all’intestazione del veicolo (e della fattura) al disabile (se ha reddito proprio) o al familiare di cui egli è fiscalmente a carico: l’articolo 8 è una norma di agevolazione, quindi non ammette applicazione analogica: il veicolo va intestato al disabile, se titolare di reddito “sopra soglia”, o al soggetto di cui egli è fiscalmente a carico. Non è consentita l’Iva agevolata in caso di cointestazione (ad esempio tra coniugi di cui uno solo abbia il figlio disabile a carico)

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