L’azienda sanitaria paga per la signora che cade sul marciapiede sconnesso del Pronto soccorso
La disattenzione della danneggiata, in assenza di un comportamento del tutto imprevedibile, non basta per escludere la responsabilità della struttura che non rimuove il pericolo o non lo segnala
di Patrizia Maciocchi

La disattenzione della danneggiata, in assenza di un comportamento del tutto imprevedibile, non basta per escludere la responsabilità della struttura che non rimuove il pericolo o non lo segnala
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L’azienda sanitaria deve risarcire la signora che cade sul marciapiede sconnesso davanti al Pronto soccorso. La sola eventuale disattenzione delle danneggiata non basta, infatti, ad escludere la responsabilità della struttura che, avendo la cosa in custodia, non ha rimosso il pericolo o non lo ha segnato. Il risarcimento può essere evitato solo se il pedone ha un comportamento talmente imprevedibile da rientrare nel caso fortuito. La Corte di cassazione (sentenza 4035) accoglie dunque il ricorso della donna, che aveva perso i precedenti gradi di giudizio, ed era stata condannata a pagare anche le spese, malgrado la rovinosa caduta, su una mattonella del tutto infossata.
È noto che si cade sul marciapiede sconnesso
La Suprema corte non condivide il ragionamento dei giudici di merito, secondo i quali un pedone è tenuto non solo ad un comportamento normale ma diligente secondo la comune esperienza. Per la Corte d’appello la ricorrente non aveva dimostrato che il pericolo era occulto e dunque l’insidia non era prevedibile. La Cassazione chiede alla donna molto meno. Basta, infatti, dimostrare il nesso di causalità con l’evento. E non c’è dubbio che se il marciapiede fosse stato regolare la signora non sarebbe caduta. Rientra nel fatto notorio - spiegano i giudici di legittimità - che la sconnessione possa determinare la caduta del passante: evento che non può considerarsi imprevedibile e imprevenibile. L’eventuale condotta colposa del danneggiato non interrompe dunque il nesso di causalità e non fa venire meno la responsabilità dell’ente per la mancata manutenzione. Può semmai incidere sull’entità del risarcimento.
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