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L’equo compenso per i professionisti è legge

L’Aula della Camera ha approvato il Ddl che impone ai contraenti “forti” di riconoscere un compenso proporzionato alla quantità e qualità del lavoro

di Federica Micardi

(weyo - stock.adobe.com)

4' di lettura

L’equo compenso per i liberi professionisti è legge. Oggi l’aula della Camera ha dato il via libero definitivo al disegno di legge che impone ai cosiddetti contraenti forti di riconoscere un giusto compenso alle prestazioni professionali. Il Ddl, presentato da Fratelli d’Italia e Lega, con le prime firme di Giorgia Meloni e Jacopo Morrone, è approdato alla Camera in terza lettura, dopo essere stato modificato dal Senato nella parte in cui rimandava a un articolo del Codice di procedura civile abrogato dalla riforma Cartabia.
La legge appena approvata definisce equo un compenso che sia proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, nonché conforme ai compensi previsti da specifici decreti ministeriali.

I parametri

Per tutte le professioni ordinistiche, con l’unica eccezione degli avvocati, i valori presi a riferimento sono vecchi di almeno dieci anni. Si tratta degli importi stabiliti con il decreto ministeriale 140/2012 utilizzati nei tribunali in caso di contenzioso sulle parcelle di commercialisti ed esperti contabili, notai, professioni tecniche, attuari e assistenti sociali. L’unica professione ordinistica ad avere parametri aggiornati, con il Dm 147/2022, è quella degli avvocati.

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Per le professioni non ordinistiche, regolamentate dalla legge 4/2013, la norma appena approvata prevede che i parametri dovranno essere stabiliti da un decreto del ministro delle Imprese e del Made in Italy da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge e, aggiornati con cadenza biennale.

Molti Ordini professionali stanno già elaborando dei parametri aggiornati e la nuova legge prevede che questi vengano aggiornati ogni due anni su proposta dei Consigli nazionali degli ordini o collegi professionali.

I parametri però possono essere bypassati. In base all'articolo 6 della legge le imprese possono adottare modelli standard di convenzione, concordati con i Consigli nazionali degli ordini o collegi professionali che si presumono equi fino a prova contraria. Una possibilità fortemente criticata dalle associazioni sindacali.

Ambito di applicazione

La legge sull’equo compenso si applica alle prestazioni d’opera intellettuale (articolo 2230 del Codice civile) regolate da convenzioni, svolte anche in forma associata o societaria, verso: imprese bancarie e assicurative; imprese che nell’anno precedente all’incarico abbiano più di 50 dipendenti o ricavi superiori a 10 milioni; pubbliche amministrazioni, con l’esclusione però delle società veicolo di cartolarizzazione e degli agenti della riscossione. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle convenzioni in corso, sottoscritte prima della data di entrata in vigore della medesima legge.

Da una stima effettuata dal Sole 24 Ore e pubblicata lunedì 3 aprile, soggette alla nuova normativa saranno 27mila pubbliche amministrazioni e 51mila aziende private. Una platea che, secondo molti, è ancora troppo ristretta e andrebbe allargata.

Effetti della norma

In base alla legge diventano nulle le clausole che non prevedono un compenso equo e proporzionato all’opera prestata, così come nulli sono i patti che vietino al professionista di pretendere acconti nel corso della prestazione o che impongano l'anticipazione di spese o che attribuiscano al committente vantaggi sproporzionati rispetto alla quantità e alla qualità del lavoro svolto.Affette da nullità anche le clausole che consentano al committente di modificare unilateralmente le condizioni del contratto, di non riportare in forma scritta gli elementi essenziali del contratto, di pretendere dal professionista prestazioni aggiuntive senza compenso. Nulla anche la clausola che prevede termini di pagamento superiori a 60 giorni dal ricevimento della fattura.La nullità delle singole clausole non comporta la nullità del contratto, che rimane valido ed efficace per il resto.

L'azione per l'applicazione dell'equo compenso può essere avviata dal professionista o dai consigli degli Ordini o dei collegi; questi ultimi, come anche le principali associazioni che rappresentano le professioni non regolamentate possono proporre anche un’azione di classe.

Il sistema sanzionatorio

Ordini e collegi hanno la facoltà di adottare disposizioni deontologiche volte a sanzionare la violazione, da parte del professionista, dell'obbligo di convenire o di preventivare un compenso che sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione. Non è però prevista un’analoga possibilità per le professioni ex articolo 4/2013. Su questo aspetto sono state sollevate numerose critiche da parte delle professioni ordinistiche che si trovano svantaggiate rispetto ai professionisti senz'albo.

L’Osservatorio nazionale

Per vigilare sul rispetto delle disposizioni è istituito, presso il ministero della Giustizia, l’Osservatorio nazionale sull'equo compenso. L’Osservatorio è composto da un rappresentante nominato dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, da un rappresentante per ciascuno dei Consigli nazionali degli ordini professionali, da cinque rappresentanti, individuati dal ministero delle Imprese e del Made in Italy, per le associazioni di professionisti non iscritti a ordini e collegi, ed è presieduto dal ministro della Giustizia. L'Osservatorio, i cui componenti restano in carica tre anni, può esprimere pareri e fare proposte su parametri e convenzioni e segnalare al ministero della Giustizia comportamenti in contrasto con le disposizioni sull’equo compenso.L'Osservatorio ogni anno predispone una relazione sulla propria attività di vigilanza.

I commenti

Il viceministro alla Giustizia Francesco Paolo Sisto, in merito alla legge appena approvata, ha dichiarato: « centinaia di migliaia di professionisti saranno remunerati per quanto realizzato, e non più affamati da ‘grossi clienti' pubblici e privati. Siamo convinti che imprese e professionisti sono il punto necessario di ripartenza dell'economia, in una ripresa che riguardi anche i ’singoli'».

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