welfare

L’indennità di accompagnamento non si può negare per vizi di forma

Confermato dalla Cassazione l’obbligo per l’Inps di erogare la rendita se sussistono le condizioni sanitarie per riceverla

di Mauro Pizzin

Invecchiare meglio, il modello Ferrero per l'active aging

2' di lettura

Per ottenere una prestazione previdenziale e assistenziale è sufficiente che dagli estremi della domanda presentata sui moduli dell’Inps sia possibile individuare la prestazione richiesta, a condizione, ovviamente che il richiedente abbia i requisiti per riceverla. È sulla base di questo principio, già emerso nella sentenza n. 14412 del 27 maggio 2019, che la Cassazione ha confermato l’obbligo per l’istituto di previdenza - già deciso dal Tribunale di Crotone - di erogare l’indennità di accompagnamento a una signora che ne aveva fatto richiesta dopo averla negata per la mancanza di una specifica domanda amministrativa.

L’ordinanza n. 29786/2019 della Corte di cassazione

Visualizza

Decisivo il responso della Ctu
Nel caso specifico, oggetto dell’ordinanza n. 29786 del 15 novembre , il giudice di primo grado aveva rigettato il ricorso dell’Inps in opposizione all’accertamento tecnico preventivo, basato sulla mancata indicazione nella certificazione allegata dal medico curante della specifica indicazione dei requisiti d’accesso al beneficio (soggetto impossibilitato a deambulare e/o non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua). Una decisione, quella del Tribunale, presa tenendo conto degli esiti della Ctu, che aveva accertato in capo il possesso da parte della signora dello status di soggetto handicappato.

Loading...

Semaforo rosso ai formalismi
Nel motivare la propria decisione, come detto, la Corte di legittimità ha ribadito quanto già chiarito nella precedente sentenza n. 14412/2019, in cui si è affermato che per prestazioni di questo tipo «al fine della previa presentazione della domanda non è necessaria la formalistica compilazione dei moduli predisposti dall’Inps o l’uso di formule sacramentali, essendo sufficiente che la domanda consenta di individuare la prestazione richiesta affinchè la procedura anche amministrativa si svolga regolarmente».

Decisiva la riserva di legge
In questo contesto, quindi, non può costituire requisito imprescindibile della domanda amministrativa barrare la casella che nel modulo individua le condizioni sanitarie per il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento, «non potendo l’istituto previdenziale introdurre nuove cause di improcedibilità ovvero di improponibilità in materia che deve ritenersi coperta da riserva di legge assoluta ex articolo 111 della Costituzione».

Riproduzione riservata ©

Brand connect

Loading...

Newsletter

Notizie e approfondimenti sugli avvenimenti politici, economici e finanziari.

Iscriviti