2' di lettura
In caso di tamponamento a catena tra veicoli fermi in coda, la responsabilità degli urti è del conducente dell’ultimo veicolo della coda. Ma bisogna avere la prova che i veicoli coinvolti fossero effettivamente incolonnati. La Cassazione, con l’ordinanza 17896 della Sesta sezione civile pubblicata il 1° giugno 2022, richiama il proprio orientamento aggiungendo questa precisazione probatoria.
Nel tamponamento a catena di veicoli in movimento, invece, ai veicoli intermedi, si applica il secondo comma dell’articolo 2054 del Codice civile. Quindi, esclusi il primo e l'ultimo veicolo della colonna, opera la presunzione iuris tantum della colpa in eguale misura a carico di entrambi i conducenti della coppia formata da ciascun veicolo tamponato con il suo tamponante. Il fondamento giuridico è l’inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante, qualora non sia fornita la prova liberatoria di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Nessuna presunzione legale, dunque, può essere tratta dall’articolo 2054 per sostenere una responsabilità esclusiva, né concorrente, del conducente dell’ultimo veicolo tamponante per i danni conseguenti al tamponamento del mezzo che precedeva il penultimo veicolo e che da questo sia stata, a sua volta, tamponata.
Nel caso di specie, la Corte è stata chiamata a giudicare un caso in cui, sulla base delle evidenze istruttorie, i veicoli non si trovavano incolonnati sulla stessa corsia di marcia, provenendo da direzioni opposte e diverse e, in prossimità di un incrocio, a causa della forte velocità, un veicolo urtava un motociclo che, a sua volta, per effetto della spinta impressa, andava a urtare un altro motociclo.
I giudici di legittimità hanno accolto il ricorso e rinviato la causa al giudice d’appello in diversa composizione, stabilendo che - affinché si concretizzi la fattispecie del tamponamento a catena - è necessario che tutti i veicoli risultino incolonnati ed orientati nella stessa direzione, in moto o fermi, e qualora emergano risultanze istruttorie idonee a sostenere la responsabilità esclusiva di un solo veicolo - ad esempio ne sia accertata la forte andatura, superiore ai limiti previsti dal Codice della Strada – può essere vinta la presunzione di pari responsabilità dei veicoli, con conseguente accertamento della sua esclusiva responsabilità.
È escluso, dunque, il tamponamento a catena se il veicolo procedeva a forte andatura e lo scontro è avvenuto tra veicoli in movimento che non erano incolonnati sulla stessa corsia di marcia, ma provenivano da direzioni diverse e opposte.
- Argomenti
- veicolo
- Cassazione
loading...