La Cassazione richiede la taratura periodica anche per l'etilometro
Esteso il principio adottato dalla Consulta sui controlli di velocità
di Domenico Carola
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Se sulle multe per eccesso di velocità tutti stanno attenti a verificare che l’apparecchio di rilevazione sia stato tarato, questa cautela è meno frequente nel caso delle pesanti sanzioni per guida in stato di ebbrezza comminate con gli etilometri. Ciò si deve al fatto che sugli autovelox c’è una sentenza della Corte Costituzionale, la 113/2015, che fece clamore. Ma per gli etilometri l’anno scorso la Cassazione ha applicato lo stesso principio.
La Consulta aveva dichiarato la parziale illegittimità del comma 6 dell’articolo 45 del Codice della strada, nella parte in cui non prevedeva che tutte le apparecchiature impiegate nell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità fossero sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura. La Cassazione, con l’ordinanza 1921/2019, ha stabilito che il verbale dell’accertamento con etilometro deve contenere, per un’interpretazione costituzionalmente orientata, l’attestazione della verifica che l’apparecchio da adoperare è stato preventivamente sottoposto alla prescritta ed aggiornata omologazione ed alla indispensabile corretta calibratura.
In alcuni casi, è stata sollevata la questione se le verifiche sull’apparecchio possano essere effettivamente considerate come tarature: mancherebbe l’accreditamento dei laboratori che le effettuano.
L’ordinanza aggiunge che l’onere della prova, nel giudizio di opposizione, è della pubblica amministrazione, perché concerne il fatto costitutivo della pretesa sanzionatoria. Ciò ribalta alcune decisioni.
Il nuovo orientamento è fondato, sotto il profilo processuale, su un principio di carattere generale: l’accusa deve provare i fatti costitutivi del fatto reato, mentre spetta all’imputato dimostrare quelli estintivi o modificativi di una determinata situazione, rilevanti per il diritto.
In caso contrario, si creerebbe un’evidente ed irragionevole distonia tra i settori civile, amministrativo e penale: applicando un diverso regime sull’onus probandi, la medesima fattispecie potrebbe costituire solo illecito penale e non illecito amministrativo. Ciò sarebbe in totale contrasto con il principio di sussidiarietà del diritto penale e, cioè, dell’utilizzo dello strumento penale solo quale extrema ratio, in caso di insufficienza degli strumenti sanzionatori previsti dagli altri rami dell’ordinamento.
L’orientamento prevalente della Cassazione ha, pertanto, affermato che il Regolamento di esecuzione del Codice della strada - all’articolo 379, commi 6, 7e 8 - si limita ad indicare le verifiche cui gli etilometri vanno sottoposti per poter essere prima omologati e poi testati sia al momento dell’entrata in servizio sia periodicamente, per poter essere adoperati. Ma, secondo la Corte, la norma non prevede divieti la cui violazione determini espressamente l’inutilizzabilità delle prove acquisite. Lo stabiliscono, tra le tante, la sentenza 26314/ 2020, depositata il 21 settembre, e la 17463/2011.
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