La Corte di Giustizia Ue condanna la finta feta danese «da esportazione»
I giudici ribadiscono una dottrina che dovrebbe essere consolidata: la Danimarca non ha rispettato i suoi obblighi ai sensi del regolamento Ue n. 1151/2012
di Giorgio dell'Orefice
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La protezione delle denominazioni d’origine è tutt’altro che un dato acquisito, persino all'interno dei confini comunitari. Molti erano convinti che anni di battaglie contro il Parmesan tedesco avessero chiarito almeno all'interno della Ue che i nomi di denominazioni protette non possano essere utilizzati da chi non ne ha diritto né tantomeno essere evocati. E invece la Corte di Giustizia Ue, proprio ieri è dovuta intervenire per respingere una richiesta che sembra partorita quasi trent'anni fa quella della Danimarca (tra l’altro già sottoposta per questo a procedura d'infrazione da parte di Bruxelles) che puntava a vedersi riconosciuto una sorta di diritto di “libera contraffazione” per prodotti destinati ai mercati Terzi. Nel dettaglio, Copenaghen rivendica la possibilità di utilizzare il nome protetto “Feta”, marchio Dop riservato ai produttori greci, per formaggi prodotti sul territorio danese e diretti a essere commercializzati fuori dei confini comunitari.
Secondo la Danimarca proprio la destinazione extra-Ue di tali prodotti era da considerare il presupposto di una possibile autorizzazione. «Il nome “Feta” – hanno spiegato i magistrati del Lussemburgo – è stato registrato come Dop nel 2002. Da allora questa denominazione può essere utilizzata solo per formaggi originari della zona geografica delimitata in Grecia e conformi alle specifiche applicabili a questo prodotto. Nella procedura d'infrazione avviata la Commissione, sostenuta da Grecia e Cipro, sostiene che non avendo impedito o interrotto l'uso della denominazione Feta per il formaggio prodotto in Danimarca e destinato all'esportazione verso paesi Terzi, la Danimarca non ha rispettato i suoi obblighi ai sensi del regolamento Ue n. 1151/2012».
La Danimarca invece aveva sostenuto che a suo avviso il regolamento n. 1151/2012 si applica solo ai prodotti venduti all'interno dell'Unione e pertanto non riguarda le esportazioni verso i paesi Terzi. E per questi motivi, Copenaghen non è intervenuta per bloccare l'uso del nome ‘Feta' per prodotti destinati all'esportazione. Nella sentenza di ieri, invece, la Corte ha rilevato come «secondo il dettato del regolamento n. 1151/2012, il divieto previsto da tale regolamento non esclude l’uso di una denominazione registrata per designare prodotti non oggetto della registrazione che sono fabbricati nell’Unione e destinati all’esportazione in paesi terzi».
I magistrati Ue hanno inoltre osservato come«il sistema delle Dop e Igp è istituito al fine di aiutare i produttori di prodotti legati ad una zona geografica garantendo una protezione uniforme delle denominazioni come diritti di proprietà intellettuale nel territorio dell’Unione. Tuttavia, l’uso di una Dop o di una Igp per designare un prodotto fabbricato nel territorio dell’Unione che non soddisfa le specifiche applicabili viola nell’Unione il diritto di proprietà intellettuale costituito dalla presente Dop o dalla presente Igp, anche se questo prodotto è destinati all’esportazione verso paesi terzi».
«Risulta quindi – continua la nota della Corte UE – sia dal dettato del regolamento n. 1151/2012 che dal contesto e dagli obiettivi perseguiti da tale regolamento che tale uso rientra nei comportamenti vietati da tale regolamento”. La Corte conclude che, non avendo impedito e fermato tale uso commesso sul proprio territorio, la Danimarca è venuta meno agli obblighi previsti dal regolamento n. 1151/2012.
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