Interventi

La Costituzione, le clausole eccezionali e la libertà delle persone

di Giovanna De Minico

27 dicembre 1947, la promulgazione della Costituzione della Repubblica Italiana (Ansa)

4' di lettura

E' necessario che una clausola emergenziale sia scritta nel testo costituzionale per proteggere Istituzioni e cittadini da pericoli che ne mettano a rischio la sopravvivenza?

La nostra Costituzione non presenta l'emergency clause. I Costituenti, che pure si posero il problema, scelsero il silenzio sul punto perché aprire a poteri generali e straordinari si poteva prestare ad abusi in danno della democrazia, come l'esperienza della Repubblica di Weimar insegnato.

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Ma il silenzio non era assordante perché la Costituzione aveva in sé quanto necessario per assicurare la continuazione dell'ordinamento con il suo popolo: centralità del Parlamento e presidi alle libertà fondamentali.

La centralità indica nel soggetto immediatamente rappresentativo della volontà popolare, il Parlamento, il decisore della formula politica di governo meritevole della sua fiducia. In tempi di eventi straordinari questa stessa centralità implicitamente riserva al Parlamento il compito eccezionale di valutare se aprire o meno a una situazione emergenziale e, in caso di risposta positiva, di come gestirla. E' l'intera struttura costituzionale, piuttosto che la norma sulla guerra non applicabile per analogia, che concorre a questa lettura parlamento-centrica del potere di sospendere l'ordinario corso degli eventi per apportare quelle sole deroghe all'ordinamento indispensabili e comunque funzionali a far tornare nel più breve tempo possibile le cose nello stato in cui erano prima che l'evento emergenziale accadesse.

L'emergenza da coronavirus è stata invece dichiarata in solitario dal Governo, ed è stata concretamente gestita con decreti-legge e decreti del Presidente del consiglio dei ministri. Questi ultimi, forti di una norma sulla competenza, l'art. 3, disposta nel decreto legge 6/2020, hanno a ritmo incalzante ristretto lo spazio vitale di ogni nostra libertà: da quelle individuali alle economiche passando per i diritti sociali.

La sequenza, decreto legge – DPCM, obbedisce al principio di centralità del Parlamento?

Le Camere sono state tenute fuori sia dal dichiarare l'emergenza che dalla sua gestione, si sono limitate a un frettoloso “si” in sede di conversione del decreto 6/2020, che aveva disposto l'amministrativizzazione delle libertà.

E ora tocchiamo la seconda garanzia che la Costituzione contempla: le libertà. Esse rappresentano il punto di forza di ogni donna e uomo dinanzi agli arbitri del potere costituito, e pertanto sono protette dalla riserva di legge: il legislatore deve parlare per primo e quindi già dettare una disciplina sufficientemente prescrittiva. Solo in seconda battuta potrà intervenire l'atto normativo secondario del governo, il regolamento. Qui il decreto-legge, se è pur vero che non ha disposto una girata in bianco al presidente del consiglio, ha fatto meno di quanto avrebbe dovuto fare per soddisfare quella assorbente attribuzione di competenza, disposta dalla riserva. L'art. 2 del decreto enumera le misure restrittive delle libertà, ma lascia alla valutazione politica del Presidente del consiglio la scelta di quale rendere concretamente operante senza neanche vincolare il suo libero apprezzamento politico ai parametri della necessità, qui degradata ad adeguatezza, e della precauzionalità, qui diluita nella proporzionalità. Ne è venuto fuori un quadro delle libertà fondamentali - si pensi a quella personale, certo toccata da una condizione non lontana da un arresto domiciliare - conformate, non dalla legge, e neppure da un decreto-legge, più che legittimo vista l'urgenza del provvedere, ma da un atto nella forma amministrativo del Presidente del consiglio. La degradazione della fonte, e con essa l'amministrativizzazione delle libertà, non è una querelle per i soli addetti ai lavori, toccando fin nelle ossa tutti i cittadini. Infatti, le prerogative delle libertà intangibili dal potere costituito sono state di molto alleggerite fino a evaporare: il dpcm ha un'efficacia definitiva, contro la temporaneità e provvisorietà del decreto legge; si risolve nella volontà incontestabilmente monocratica, contro la subordinazione del decreto-legge alla parola ultima del Parlamento e ancora il primo è esente dall'esame di legittimità preventivo, anche se sommario, del Capo dello Stato, cui non sfugge il decreto-legge. Infine, aver concentrato nelle mani dello stesso potere la decisione sull'avvio della stagione emergenziale con la sua gestione ha con disinvoltura superato il pur necessario dualismo istituzionale tra controllante e controllato che ogni democrazia vuole.

Questo affannoso rincorrersi tra fonti primarie e sub-secondarie non sembra conoscere fine, ne sia prova il decreto-legge 19/2020. In esso però leggiamo un significativo elemento di novità nel tentativo di rivitalizzare la dialettica Parlamento-Governo, al momento quiescente, con un flusso informativo che investe con continuità le commissioni parlamentari e con periodicità l'intera Assemblea, secondo il modello a più riprese sperimentato dal legislatore francese dell'emergenza.

Informare a cose fatte il titolare del potere legislativo sulla sorte delle nostre libertà è un passo avanti rispetto all'oscurità, ma è ancora poco se l'obiettivo è colmare la distanza tra la legittimità costituzionale del decreto-legge, suscettibile di perdere la sua efficacia se il Parlamento lo voglia, e la dubbia legalità di un dpcm, in grado invece di conservare questa efficacia, a dispetto della valutazione negativa delle commissioni parlamentari.

Ci auguriamo pertanto che il sistema possa ritrovare la corretta via perché il fine ultimo dell'emergenza è difendere l'ordine costituito con il diritto eccezionale in modo da consentirgli quanto prima di ritornare alla legalità ordinaria, sempre che medio tempore le deviazioni non siano state tali da comprometterne il rientro.

Professore di Diritto Costituzionale, Università Federico II, Napoli

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