La delibera rimane sospesa anche se il giudizio si estingue
L'assemblea dovrà valutare con attenzione se insistere sulla decisione presa.
di Augusto Cirla
I punti chiave
2' di lettura
La riforma della giustizia civile inciderà anche su un altro aspetto fondamentale: la sospensione dell’esecuzione delle delibere. Gli obbiettivi della norma sono infatti quelli di semplificazione, speditezza e razionalizzazione. E proprio su questo aspetto si potrebbe raggiungere un alleggerimento del contenzioso condominiale.
In particolare, per le controversie condominiali aventi ad oggetto l’impugnazione delle deliberazioni assembleari, è previsto all’articolo 12 che il provvedimento cautelare di sospensione dell’esecuzione delle deliberazioni non perde efficacia in caso di estinzione del giudizio, anche quando la relativa domanda sia stata proposta in corso di causa, e, in particolare, i provvedimenti cautelari di sospensione delle deliberazioni dell’assemblea (articolo 1137 del Codice civile) non perdono efficacia neppure se non sia successivamente instaurato il giudizio di merito.
La garanzia in più
In futuro, quindi, il condòmino dissenziente, che abbia impugnato la deliberazione assembleare e abbia ottenuto il provvedimento di sospensione della sua efficacia, potrà anche abbandonare il giudizio perché il provvedimento sospensivo continuerà a mantenere la sua efficacia, impedendo al condominio di dare esecuzione alla deliberazione, nonostante il contenzioso non vada avanti. Allo stesso modo, se il condomino, prima di impugnare la delibera che ritiene viziata sceglierà di dare corso ad un autonomo giudizio cautelare e otterrà l’accoglimento dell’istanza di sospensione, non dovrà radicare il successivo giudizio di merito.
Il reclamo del condominio
La novità, però, non esclude che il provvedimento cautelare di sospensione possa essere impugnato attraverso la proposizione di un reclamo, così come non è escluso che il giudizio instaurato dal singolo condomino possa proseguire su iniziativa del condominio convenuto.
In ogni caso, una volta sospesa l’efficacia esecutiva della delibera, ove questa sia viziata insanabilmente da nullità, il condominio avrà comunque l’obbligo di astenersi dal porla in esecuzione, mentre se viziata da annullabilità ben si potrà porvi rimedio attraverso l’adozione di una nuova delibera, epurata dal vizio, senza la necessità di continuare il giudizio con il solo scopo di accertare una soccombenza virtuale.
I vantaggi
La celerità e la speditezza che tale intervento normativo intende perseguire rispondono senza dubbio alle esigenze dei condomini: così come l’amministratore deve prontamente eseguire le deliberazioni dell’assemblea affinché la gestione del condominio prosegua in maniera regolare ed ordinata, con altrettanta tempestività dovrà essere rimossa una deliberazione contraria alla legge o adottata irregolarmente, provvedendo quanto prima alla sua sospensione.
Scopo dell’impugnazione della delibera è infatti quello di impedire che la decisione assembleare ritenuta illegittima venga posta in esecuzione e tale obiettivo deve considerarsi pienamente raggiunto una volta ottenuto il provvedimento di sospensione, senza che sia a tal fine necessario spendere ulteriori risorse: sarà quindi compito della difesa del condomino impugnante evidenziare le ragioni dell’invalidità che legittima la sospensione e, per contro, della difesa del Condominio illustrare quelle che ne fondano la legittimità.
Al giudice è poi affidato il compito di decidere la questione, nella più intensa consapevolezza, ora, che il provvedimento di sospensione della delibera – salvo la sua successiva revoca in caso di reclamo – manterrà la sua efficacia ben oltre i limiti temporali del giudizio sommario o cautelare nel quale egli interviene e, in questo senso, è destinato ad incidere in maniera più profonda sulla vita e sull’attività del Condominio e dei singoli condomini ivi residenti.
- Argomenti
- decisione
loading...