La giustizia lumaca e le misure per velocizzarla
Con il decreto-legge approvato lunedì il governo Meloni ha rinviato al 30 dicembre l’entrata in vigore della Riforma Cartabia (legge n. 206 del 2021). Il provvedimento, di fatto, sospende le nuove norme destinate a operare nell’ambito penale. Resta ferma la data di entrata a regime del processo civile riformato, già fissata al 30 giugno prossimo
di Francesco Di Ciommo
3' di lettura
Con il decreto-legge approvato lunedì il governo Meloni ha rinviato al 30 dicembre l’entrata in vigore della Riforma Cartabia (legge n. 206 del 2021). Il provvedimento, di fatto, sospende le nuove norme destinate a operare nell’ambito penale. Resta ferma la data di entrata a regime del processo civile riformato, già fissata al 30 giugno prossimo. Questi, allo stato, i tempi previsti per l’operatività della riforma della giustizia promessa dall’Italia all’Europa. Il cui obiettivo principale, indicato anche nel Pnrr, consiste nel ridurre sensibilmente la durata dei processi. In particolare, per quanto riguarda quello civile, si prevede una riduzione del 40% dei tempi medi di giudizio entro giugno 2026.
Una piaga, quella della durata dei processi, che – come recentemente confermato dal decimo rapporto della Commissione europea per l’efficienza della giustizia del Consiglio d’Europa (Cepej), pubblicato il 5 ottobre – insieme ad altre criticità (ad esempio, il numero esiguo di magistrati) relega, in termini di efficienza, il sistema giudiziario italiano agli ultimi posti in Europa. Per fermarci al contenzioso civile, a fronte di una durata media europea di 237 giorni, in Italia i giudizi di primo grado nel 2010 avevano una durata media di 493 giorni e nel 2020 di 674. Con la conseguenza che, pur avendo registrato negli ultimi dieci anni una riduzione del contenzioso pendente del 33%, la nostra giustizia civile risulta la più lenta del Vecchio continente. Con le inevitabili ricadute in termini di grave disagio per famiglie e imprese. E, più in generale, con una drammatica perdita di competitività per il sistema-Paese che viene stimata in un valore tra l’uno e i due punti percentuali di Pil.
Che una profonda trasformazione della giustizia (non solo) civile in Italia fosse necessaria, non è dunque in dubbio. E in tale prospettiva va valutata la recente riforma, su cui il giudizio, nel complesso, non può che essere positivo, se pure con qualche riserva. A cominciare dalla nuova disciplina del giudizio ordinario di cognizione, nel quale gli obiettivi di semplicità, concentrazione, effettività della tutela e ragionevole durata del processo, si sono tradotti, in estrema sintesi:
1 nella valorizzazione delle fasi anteriori allo svolgimento della prima udienza di trattazione, che si caratterizzeranno per lo scambio di memorie integrative tra le parti;
2 nella sostituzione dell’udienza di precisazione delle conclusioni con lo scambio di note scritte;
3 nella riduzioni di termini difensivi.
La riserva qui riguarda la scelta di rendere la prima udienza di trattazione un traguardo a cui la causa dovrà arrivare già definita nelle domande, nelle eccezioni e nelle prove, in modo da consentire al giudice di avere già chiaro in quella sede il thema probandum e decidendum. Il punto è che perché tutto funzioni occorrerà che il giudice, al contrario di quanto accade adesso, arrivi a tale udienza avendo studiato in modo completo il fascicolo. Il che senz’altro impatterà in modo rilevante sull’organizzazione degli uffici e potrebbe indurre i giudici a differire il più possibile lo svolgimento dell’udienza stessa, con conseguente tradimento del principio di speditezza che ha ispirato il legislatore.
Senza riserve, possono essere, invece, salutate con favore le numerose novità in materia di procedimento esecutivo,
volontaria giurisdizione e alternative dispute resolution. In particolare, risulta significativo lo sforzo realizzato per
promuovere il più possibile la mediazione, che sembra destinata a trasformarsi, da strumento alternativo al giudizio, a vera e propria giurisdizione complementare.
Decisamente improntato alla speditezza e finalizzato a consentire lo smaltimento dell’arretrato risulta, infine, il nuovo procedimento di Appello, destinato a impattare proprio laddove il nostro processo civile risulta maggiormente in sofferenza. Le nuove norme a riguardo prevedono la reintroduzione del giudice istruttore designato dal presidente del Collegio, al quale deve essere delegata l’espletazione di tutte le fasi preliminari e propedeutiche alla decisione finale, compresa l’eventuale udienza in cui le parti tratteranno oralmente il tema della manifesta infondatezza, che potrà essere successivamente dichiarata con sentenza succintamente motivata, e compresa l’udienza di trattazione dell’istanza di sospensione dell’efficacia della sentenza di primo grado. Il rischio che il giudizio di appello finisca per essere governato integralmente da un giudice unico è evidente, e ciò malgrado l’art. 350 c.p.c. confermi che la decisione di secondo grado, quando di competenza della Corte d’Appello, è sempre collegiale. Ma tant’è.
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