La “messa a regime” costituzionale dell’ergastolo: un passo di civiltà giuridica che non equivale a liberare i mafiosi
La dottrina si è schierata in favore della messa a regime costituzionale della pena perpetua ostativa, mentre voci di dissenso si sono levate dalla magistratura inquirente
di Fabio Fiorentin *
5' di lettura
La decisione che Corte costituzionale assumerà all’udienza del 22 ottobre potrebbe segnare - anche sul versante del diritto interno - il fine corsa dell’ergastolo ostativo, già dichiarato “fuori legge” sul piano internazionale dalla Corte europea dei diritti dell’Uomo con la sentenza del 13 giugno, Viola c.Italia, per il suo contrasto con l’esigenza del rispetto della dignità umana.
Con voce unanime, la dottrina si è apertamente schierata in favore della “messa a regime costituzionale” della pena perpetua ostativa, mentre voci di dissenso si sono levate dalla magistratura inquirente, per il timore che un indebolimento o – peggio – una sterilizzazione della pena massima possa infliggere un colpo mortale alla lotta contro quello che la stessa Corte di Strasburgo ha definito il “flagello” mafioso.
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Benché non possa sottovalutarsi il carattere anche fortemente simbolico del “fine pena mai”, alcune considerazioni dovrebbero allontanare timori del genere sollevato dagli inquirenti. Anzitutto, occorre chiarire che la Consulta non è affatto chiamata a dire la parola fine alla pena dell’ergastolo “costituzionalizzato” (compatibile cioè, con i princìpi della Costituzione che vogliono tutte le pene conformi al senso di umanità e rivolte al recupero sociale del condannato). Anche nel caso la Corte costituzionale si pronunciasse in termini conformi alla recente sentenza europea, infatti, non si avrebbe alcun automatico accesso degli ergastolani “ex-ostativi” ai benefici penitenziari né alcuna rimessione in libertà di pericolosi boss mafiosi.
Si tratta di una considerazione che potrebbe risultare perfino banale, ma tale evidentemente non è, se anche i giudici alsaziani hanno sentito il bisogno di precisarlo in un passaggio della sentenza Viola. L’ergastolo, si ribadisce quindi, rimane tale.
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L’elemento di novità – se Roma parlasse il medesimo linguaggio di Strasburgo – sarebbe, infatti, rappresentato dalla restituzione alla magistratura di sorveglianza del vaglio sulla meritevolezza dei condannati all’ergastolo in rapporto ai singoli benefici penitenziari di volta in volta richiesti, con l’osservanza – a tutela delle esigenze di difesa sociale – di due fondamentali condizioni, già patrimonio del diritto vivente e dunque non in discussione: la progressione trattamentale che vuole, al concretizzarsi dei presupposti previsti dalla legge, l’accesso dei detenuti a forme iniziali di contatto con l’esterno, quali i permessi o le licenze, per arrivare quindi alla semilibertà e, solo al termine del percorso esecutivo, alla liberazione condizionale (criterio che sarà tanto più rigido quanto più rilevante sia il quadro criminologico del condannato); e l’accertamento dell’assenza di attuali collegamenti del soggetto con il sodalizio mafioso di appartenenza.
Il punto di equilibrio tra le esigenze rieducative connesse ai princìpi costituzionali e quelle di contrasto alla criminalità organizzata di matrice mafiosa, assicurato, nei termini sopra delineati, da una “costituzionalizzazione” dell’ergastolo ostativo costituirebbe inoltre, paradossalmente, la miglior garanzia della sopravvivenza della pena perpetua nel nostro sistema penale, dal momento che ben difficilmente si potrebbero trovare nella giurisprudenza convenzionale e in quella costituzionale anche solo un accenno di contrarietà alle pene di lunga durata e finanche all’ergastolo.
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Ciò che conta, per le Corti di garanzia, è che l’ordinamento assicuri, anche al condannato per il più efferato dei delitti, dunque anche all’ergastolano, quel “diritto alla speranza” a che, al verificarsi dei presupposti stabiliti dalla legge e qualora non vi siano ragioni connesse al rischio di recidiva e la persona che si sia dimostrata meritevole di essere reinserita nella società libera, si schiuda per costui una concreta prospettiva di rilascio in seguito ad un riesame da parte dell’autorità giudiziaria.
Nessun “liberi tutti”, dunque, ma più semplicemente la restituzione alla magistratura di sorveglianza di quel vaglio sulla persona fondato su dati giudiziari, sulle informazioni e i pareri espressi dai vertici investigativi (DNA e DDA), sugli elementi desunti dall’osservazione sulla personalità del condannato attraverso un periodo di tempo anche protratto, in esito al quale può (ma non necessariamente deve) avviarsi un graduale percorso ai benefici penitenziari, attraverso un percorso graduale e costantemente sottoposto al controllo del giudice, dei servizi sociali e delle forze dell’ordine tale che, in caso di comportamenti del soggetto non conformi alla legge o alle prescrizioni imposte, può ricondurre il condannato all’espiazione della pena nel contesto detentivo.
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Un sistema così strutturato dovrebbe sopire i timori di coloro che oggi paventano rischi per la tutela delle esigenze di difesa sociale, anche perché si tratta di un sistema che ha dato prova di funzionare da efficace presidio al rischio di recidiva. Tre dati parlano da sé: la quota nient’affatto “allarmante” di condannati ammessi a misure esterne al carcere (inferiore al 50% dei ristretti); l’ancor più ridotto numero di detenuti che, ammessi alle misure extramurarie, commettono nuovi delitti o, evadendo, si sottraggono all’esecuzione (qui si parla addirittura di percentuali prossime allo “0 virgola”); per contro, l’altissima percentuale di persone che, ammesse ad un percorso di reinserimento sociale nel corso della detenzione, non incorrono successivamente in fenomeni di recidiva nel reato (percentuale che, come è noto, sostanzialmente si azzera in presenza di un’attività di lavoro stabile e conservata anche dopo il “fine pena”).
Il requiem per l’ergastolo ostativo segnerebbe anche il destino di importanti strumenti di lotta alla criminalità organizzata? Anche in questo caso, la risposta è: nient’affatto. Nessun impatto, infatti, si può prospettare sulla disciplina del regime detentivo speciale di cui all’ art. 41-bis dell’ordinamento penitenziario, la cui strutturazione non verrebbe scalfita dall’eventuale tramonto dell’ergastolo ostativo.
Non sarebbe neppure messa in discussione, nella sua valenza premiale, l’istituto della collaborazione con la giustizia (art.58-ter ord. penit.). Resterebbe, infatti, vigente l’art. 16-nonies del d.l. 8/1991 che incentiva la collaborazione con la giustizia e l’abbattimento dei limiti di pena per l’accesso ai benefici previsto per chi collabora attivamente con la giustizia dall’art. 58-ter ord. penit., lasciando, quindi, intatta la “corsia preferenziale” per i condannati collaboratori di giustizia nell’applicazione di taluni importanti benefici premiali.
Verrebbe meno, invece, la preclusione assoluta alla concessione dei benefici in assenza di una collaborazione effettiva. L’attuale sistema, tuttavia, già possiede sperimentati strumenti per “assorbire” gli effetti della fine dell’ostatività assoluta della pena perpetua, che sarà sostituita dall’esame (ri)affidato alla competenza tecnica e alla responsabilità della magistratura di sorveglianza, posto che quest’ultima sarà comunque tenuta a una rigorosa disamina anche dei profili di pericolosità sociale del condannato sulla cui base articolare un eventuale e graduale accesso a benefici esterni al carcere.
* Magistrato presso il tribunale di sorveglianza di Venezia
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