alcol alla guida

La rivalsa Rc auto non è applicabile se la polizza è indicata come «super»

Non importa che la clausola non possa essere considerata vessatoria

di Maurizio Caprino

(Fotogramma)

3' di lettura

Una compagnia assicurativa non si può rivalere su un proprio assicurato per i danni che ha causato a terzi in un incidente mentre guidava in stato di ebbrezza, se la polizza Rc auto era stata presentata al cliente come una copertura “super”. Così la Quarta sezione penale della Cassazione, con la sentenza 18324/2019 depositata il 9 luglio, ha chiarito una situazione non infrequente: quella delle polizze in cui le denominazioni adottate dalla compagnia per ragioni di marketing finiscono per contrastare con alcune clausole contenute nella stessa polizza.

In situazioni di questo tipo, si può ravvisare un’ambiguità che autorizza a far prevalere l’interpretazione contra stipulatorem, per proteggere il cliente che, anche usando l’ordinaria diligenza può essere stato ingannato dalla formulazione del contratto. Ed è questo ciò che, secondo la Cassazione, è accaduto nella vicenda in esame: una polizza stipulata con un modulo contrattuale che la presentava come una copertura massima, con una «formula nella quale rientrava innanzitutto la rinuncia, da parte della compagnia, all’azione di rivalsa».

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Normalmente la rivalsa nei confronti del proprio assicurato è prevista proprio in casi di colpa particolarmente grave, come appunto la guida in stato di ebbrezza: la compagnia prima paga i danni e poi si fa rimborsare dal cliente che ne è responsabile. Spesso le compagnie offrono la possibilità di inserire - sotto forma di garanzia ulteriore rispetto alla Rc auto - una clausola di rinuncia alla rivalsa, con sovrapprezzo. Oppure prevedono direttamente polizze senza rivalsa, che costano mediamente più di quelle normali.

Nel caso deciso dalla Cassazione, la rinuncia alla rivalsa era sì prevista dalla polizza come garanzia complementare, ma in casi diversi rispetto a quello della guida in stato di ebbrezza. Tanto che nelle condizioni generali di assicurazione previste per la garanzia Rc auto, era stabilito espressamente che la guida in stato di ebbrezza desse luogo a rivalsa.

Ciò, secondo la difesa della compagnia, era sufficiente per escludere ogni ambiguità delle condizioni di polizza e, di conseguenza, la loro interpretazione contra stipulatorem. Essa è prevista dall’articolo 1370 del Codice civile quando ci sono clausole inserite da uno solo dei contraenti (caso tipico dei contratti conclusi per adesione a condizioni prestampate, come quelli assicurativi) e si crea un dubbio sul loro significato.

La Corte d’appello di Firenze, però, aveva ritenuto che l’ambiguità esistesse e fosse data dal fatto che la polizza - aldilà della chiarezza delle sue condizioni generali - si presentasse come copertura “super”. Una definizione di questo tenore farebbe breccia anche nelle difese di un cliente mediamente attento, creando in lui un affidamento. Cioè, nel caso specifico, la fiducia di essere coperto dall’assicurazione in ogni caso.

La Cassazione aderisce a questa tesi: ritiene che il «complesso delle clausole» fosse «ambiguo e polisenso sulla base di criteri meramente letterali o logico-sistematici». Per questo ritiene applicabile la sua giurisprudenza secondo cui i criteri di interpretazione oggettiva del contratto (tra cui quello contra stipulatorem) vanno seguiti quando occorre tutelare l’affidamento del contraente debole.

In particolare, valgono i princìpi già espressi nelle sentenze 866/2008 (secondo cui tale interpretazione si applica anche alle condizioni generali di polizza che limitano il rischio assicurato) e 668/2016 (secondo cui, di fronte a clausole polisenso, il giudice deve interpretarle in modo oggettivo prima di arrivare ad altre conclusioni «teoricamente non incompatibili con la loro lettera»).

Tutto questo prevale anche sulle altre argomentazioni usate dalla compagnia nel ricorso: l’inapplicabilità del Codice del consumo e la non vessatorietà di clausole in linea con la legge (il Codice della strada) e conosciute o conoscibili al contraente che usi ordinaria diligenza.

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