cassazione

La sanatoria cancella l’illecito disciplinare

di Angelo Di Sapio e Daniele Muritano

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2' di lettura

La conferma di un atto notarile nullo, per il quale la legge prevede la possibilità di sanatoria, fa venire meno l’illecito disciplinare commesso dal notaio per violazione dell’articolo 28 della legge notarile, a condizione che, nel corso del procedimento disciplinare o comunque davanti al giudice, il notaio provi di aver effettivamente confermato l’atto invalido.

Lo afferma la Corte di cassazione (sentenza 29894/2018), rigettando il ricorso di un notaio, sanzionato dalla Corte d’appello di Bologna (ordinanza 1037/2017), per avere ricevuto numerosi atti privi della dichiarazione di conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie degli immobili, in violazione dell’articolo 29, comma 1-bis della legge 52/1985.

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In corso di causa era intervenuta la legge 96/2017, che ha introdotto un nuovo comma all’articolo 29. Il comma 1-ter prevede, sulla falsariga di disposizioni dettate in materia urbanistica (articoli 30 e 46 del Dpr 380/2001), che «se la mancanza della dichiarazione, resa dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, ovvero dell’attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato non siano dipese dall’inesistenza delle planimetrie o dalla loro difformità dallo stato di fatto, l’atto può essere confermato anche da una sola delle parti mediante atto successivo, redatto nella stessa forma del precedente, che contenga gli elementi omessi».

Il ricorrente si rifà all’indirizzo per cui la previsione della confermabilità farebbe, in sé, venir meno il presupposto di applicabilità della sanzione (Cassazione 3526/2008). La Cassazione va al sodo e dissente. Chiede la prova dell’intervenuta conferma; in assenza, la responsabilità del notaio permane.

Si può notare che l’articolo 45, comma 3 del Dpr 380/2001 contiene una regola analoga: «il rilascio in sanatoria del permesso di costruire estingue i reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti». C’è simmetria. La sanatoria deve avvenire in corso di causa. Altro discorso è se interviene a procedimento concluso. In materia penale, ai cui principi spesso ci si ispira in sede disciplinare, la giurisprudenza ha ritenuto che dopo il passaggio in giudicato non è ammessa la revisione della sentenza di condanna (Cassazione penale 28530/2018 e 32706/2015). In materia notarile, il Cnn invita invece all’interruzione dell’esecuzione della sanzione disciplinare (studio 4407/2003).

Le norme sulla conferma danno linfa al recupero degli atti notarili nulli. Evitano un contenzioso dipendente da ragioni puramente formali e consentono di ridare certezza e speditezza al traffico giuridico. Non basta, però, una conferma potenziale: dev’esserci in concreto. Questo, in buona sostanza, ci dicono i giudici di legittimità, senza peraltro distinguere a seconda che la conferma sia stata fatta dallo stesso notaio o da altro notaio in sede di rivendita.

La Cassazione mette un punto fermo: l’intervenuta sanatoria dell’atto notarile nullo estingue il procedimento disciplinare. Potrebbe rimanere aperto il discorso sul piano deontologico, in ordine al quale la Cassazione non si pronuncia. Il rapporto tra norme disciplinari e norme deontologiche registra ancora pochi referenti giurisprudenziali, ma non è mancata qualche Coredi (Piemonte 66/2018) che, nel caso concreto, ha riconosciuto l’autonomia dei piani.

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