La situazione sui contratti collettivi e la tutela dei lavoratori
di Giancarlo Falcucci
3' di lettura
In recenti articoli pubblicati su questo quotidiano, Giorgio Pogliotti si sofferma sulla proliferazione dei contratti collettivi risultanti dall’archivio del Cnel, sul dumping contrattuale e su cosiddetti contratti pirata. Per comprendere queste problematiche, è necessario puntualizzare gli aspetti che attengono all’efficacia dei contratti collettivi di lavoro e ai soggetti contrattuali. A questi fini va considerata la fondamentale normativa dell’art. 39 della Costituzione sicuramente influenzata dalla necessità di introdurre un sistema sindacale ispirato a principi di libertà associativa e contrattuale in sostituzione dell’abrogato regime corporativo. La soppressa normativa corporativa indusse a soluzioni opposte a quella, cosicché: «L’organizzazione sindacale è libera». I prudenti costituenti, però, attribuirono al legislatore ordinario la facoltà, non ancora esercitata, di introdurre la registrazione dei sindacati presso uffici pubblici alla sola condizione che i loro ordinamenti interni fossero a base democratica.
La seconda parte del 4° comma dell’art.39 contiene la previsione programmatica concernente l’efficacia generale dei contratti collettivi per la cui realizzazione necessita, oltre alla citata registrazione, l’insuperabile individuazione dell’agente contrattuale: «la rappresentanza unitaria dei sindacati registrati in proporzione dei loro iscritti può stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si applica».
Il notevole numero delle organizzazioni sindacali, generate dalla libertà sindacale, le forti differenze ideologiche, la riservatezza dell’entità degli iscritti, non hanno consentito la formazione della rappresentanza unitaria di che trattasi. Perciò, nel 1959, per fronteggiare la crisi causata anche dai pessimi trattamenti attribuiti ai lavoratori, come accertato della apposita Commissione del 1955, fu approvata la legge Vigorelli che introduceva l’efficacia erga omnes dei contratti collettivi, la quale stante la sua transitorietà fu salvata dalla Corte costituzionale che invece dichiarò l’illegittimità della proroga.
Il nostro attuale assetto istituzionale della contrattazione è così articolato:
1) accordi/protocolli/patti triangolari tra Governo e parti sociali che hanno riguardato e riguarderanno la politica economica generale, ivi compreso l’aspetto retributivo.Tali intese sono state poi tradotte in prescrizioni legislative. Nel 1977 il Governo Andreotti sussunse al livello legislativo l’accordo interconfederale che ridimensionava i parametri di calcolo dell’indennità di anzianità e dell’indennità di contingenza e le scale mobili anomale.
2) contratti collettivi di lavoro (anche aziendali e territoriali) stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi sul piano aziendale, efficaci nei confronti di tutti i lavoratori dei settori ivi indicati, dipendenti da datori di lavoro associati alle organizzazioni stipulanti; ai sensi dell’art. 2077 cod. civ. le clausole difformi dei contratti individuali sono sostituite di diritto da quelle del contratto collettivo applicato. Va rilevato che il legislatore talvolta attribuisce per fattispecie particolari benefici economici o facoltà derogatorie di norme tassative alla condizione dell’applicazione dei contratti di che trattasi, come sancito tra l’altro con il recente D. L. approvato il 18 febbraio dal Cdm;
3) contratti collettivi di lavoro (anche aziendali) stipulati dai sindacati non comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale che sono efficaci esclusivamente nei confronti dei lavoratori e datori di lavoro aderenti alle rispettive organizzazioni stipulanti.
4) assenza di contratti collettivi.
La ricognizione fattuale che precede sollecita misure finalizzate ad ovviare alla denunciata debacle di tutela con riferimento alle fattispecie di cui ai punti 3 e 4 in cui si rinvengono dumping contrattuale, contratti pirata, trattamenti parziali. A parte l’irraggiungibile totem dell’efficacia erga omnes, significativa incidenza avrebbe la ricordata registrazione dei sindacati da introdurre con legge ordinaria le cui modalità attuative consentirebbero anche di individuare sindacati “di comodo” (vietati dalla legge), non registrabili e quindi non legittimati alla conclusione di accordi collettivi che sarebbero nulli e potrebbero essere sostituiti a titolo di sanzione da quelli di cui al punto 2.
Per i settori/attività sforniti di contrattazione collettiva ovvero per le aziende non aderenti alle organizzazioni stipulanti i contratti collettivi in vigore e che comunque non facciano di fatto rinvio a dette contrattazioni, si ritiene opzionabile la fissazione legislativa, a seguito di accordo triangolare, di un trattamento minimo retributivo rivalutabile, salvi ovviamente trattamenti migliorativi. Peraltro il sistema dei minimali legislativi vige in via generale nel nostro ordinamento ai fini pensionistici ovvero per i lavoratori operanti all’estero. Ovviamente ai lavoratori si applicano le tutele stabilite dalla legge (es. ferie, riposi, malattia e infortunio, Tfr).
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