La vendita dei beni aziendali non include le autorizzazioni
I contratti di cessione e affitto non possono comprendere il trasferimento dei nulla osta. Secondo la Cassazione l’accordo complessivo resta però valido ed efficace
di Giovanbattista Tona
I punti chiave
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Le autorizzazioni amministrative all’esercizio di un’attività di impresa hanno carattere personale e non possono essere considerate né beni singolarmente cedibili né beni che compongono l’azienda.
Se un’azienda viene ceduta o concessa in affitto, quindi, tra i beni trasferiti non potrà ritenersi ricompreso il provvedimento autorizzativo. E se l’azienda ceduta è relativa all’esercizio di un’attività soggetta al rilascio di licenza e questa è stata ottenuta dal cedente, il relativo contratto non può ritenersi, di per sé, nullo per violazione del principio di intrasferibilità delle autorizzazioni amministrative, proprio perché esse non possono rientrare nell’oggetto dell’accordo. Questi sono i principi che emergono dalla sentenza 13363 del 16 maggio 2023, con la quale la Cassazione civile si è pronunciata su un contratto di affitto di azienda di bar caffè, tavola calda e rivendita di generi di monopolio, affrontando temi molto dibattuti in passato e ora tornati alla ribalta.
Una delle parti sosteneva che quel contratto era contrario a norme imperative. Uno dei rami dell’azienda riguardava attività soggetta a licenza di monopoli, disciplinata dall’articolo 28 della legge 1293/1957, che impone la gestione personale della rivendita, e dall’articolo 63 del Dpr 1074/1958, secondo il quale le rivendite devono essere gestite personalmente dagli assegnatari. L’avere nell’atto di disposizione dell’azienda inserito anche un’attività esercitabile solo in forza di licenza, secondo la parte, comportava un vizio che inficiava tutto il contratto. Secondo la Cassazione l’affitto di un’azienda rimane comunque valido ed efficace anche se l’esercizio di uno dei suoi rami è soggetto a licenza e anche se nulla si è disposto nel contratto sul provvedimento autorizzativo. Come poi l’affittuario, privo di licenza, abbia esercitato o meno l’attività attiene ai suoi rapporti con la pubblica amministrazione.
Le licenze
Tuttavia secondo la giurisprudenza, già formatasi in materia di licenze artigiane e di commercio negli ultimi decenni, contraria alla legge è solo la clausola con cui si convenga la cessione pura e semplice del provvedimento autorizzativo, che, per la sua natura personale, non è trasferibile a terzi, ai quali può concedersi soltanto una analoga licenza a seguito di estinzione per rinunzia o per altra causa della licenza precedente.
Sicché un accordo di trasferimento anche temporaneo della licenza è nullo e anche la rappresentanza nell’esercizio della gestione dell’attività soggetta a licenza è vietata, fatti salvi i limitati casi consentiti dalla legge a loro volta soggetti ad autorizzazione (Cassazione 6482/2009).
I contratti di affitto o vendita
Se una cessione viene espressamente formulata nell’ambito di un contratto di affitto di azienda, considerando il provvedimento amministrativo uno dei beni aziendali, il negozio tra le parti non viene integralmente travolto ma deve considerarsi nulla solo la clausola relativa all’autorizzazione (Cassazione 22112/2006).
Sarà poi l’affittuario a dover richiedere e ottenere la licenza per svolgere lecitamente l’attività ad essa assoggettata. Ma la validità del contratto di affitto di azienda non dipenderà dall’ottenimento della licenza, potendo al più le parti stabilire che da essa dipendono gli effetti dell’accordo e che una parte sia obbligata a rinunziare alla propria licenza per consentire all’altra di richiederla. Purché lo facciano espressamente (Cassazione 10992/1998).
L’affittuario, che abbia ottenuto la licenza, del pari, al termine del rapporto, in mancanza di espresse pattuizioni, non è tenuto a rinunciarvi o a non opporsi al rilascio di una nuova all’affittante; pertanto, va escluso che l’adempimento dell’obbligazione di riconsegna dell’azienda al proprietario possa ritenersi perfezionato soltanto quando quest’ultimo abbia ottenuto il rilascio dell’autorizzazione amministrativa già intestata all’affittuario (Cassazione 2240/2004).
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