contenzioso

Lavori in casa, boom di bonus ma crescono anche le liti con il Fisco

Gli sconti fiscali sui lavori di ristrutturazione e risparmio energetico continuano a riscuotere successo: nelle dichiarazioni dei redditi 2018 delle persone fisiche le due detrazioni hanno rispettivamente superato 6 e 1,5 miliardi di euro. Ma i bonus del 50 e 65% piacciono così tanto che anche le liti tributarie non restano indifferenti: e sul filo dell’interpretazione delle norme si gioca una sorta di braccio di ferro tra contribuenti e Fisco

di Dario Aquaro e Alessandro Borgoglio

Lavori in casa, come ottenere lo sconto in fattura

3' di lettura

Boom di bonus edilizi, scia di controlli e contenziosi. Gli sconti fiscali sui lavori di ristrutturazione e risparmio energetico continuano a riscuotere successo: nelle dichiarazioni dei redditi 2018 delle persone fisiche, per dare una misura, le due detrazioni hanno rispettivamente superato 6 e 1,5 miliardi di euro. E sempre l’anno scorso hanno attivato investimenti per 28,6 miliardi, quasi un record, visto che la spesa era stata più alta solo nel 2013 (si veda Il Sole 24 Ore del 18 marzo). Ma i bonus del 50 e 65% piacciono così tanto che anche le liti tributarie non restano indifferenti: e sul filo dell’interpretazione delle norme si gioca una sorta di braccio di ferro tra contribuenti e Fisco.

LEGGI ANCHE / Lavori in casa, la guida completa allo sconto in fattura (incognite comprese)

Loading...

Di recente si è pronunciata anche la Cassazione. Che è stata chiamata a esprimersi (sentenza 13043/2019) sul diritto alla detrazione per il recupero del patrimonio edilizio, nel caso di demolizione e ricostruzione - non fedele - del fabbricato. Perché l’agenzia delle Entrate ha sempre sostenuto che sono agevolabili solo gli interventi di fedele ricostruzione; salvo poi cambiare radicalmente posizione con la risposta all’interpello 210/2019, in cui ammette anche le opere di ricostruzione con volumetria inferiore.

In sintesi

Visualizza

L’ecobonus per le società

Sull’accesso all’ecobonus, invece, c’è ormai uno scontro aperto tra società immobiliari e Fisco. Secondo le Entrate, la condizione per poter fruire dello sconto fiscale è che all’intervento di riqualificazione consegua un’effettiva riduzione dei consumi energetici nell’esercizio dell’attività imprenditoriale; mentre l’agevolazione non può riguardare le opere realizzate su beni oggetto dell’attività esercitata. Per le società che si occupano di pura locazione (immobiliari di gestione), però, gli edifici su cui dovrebbero essere realizzati gli interventi di risparmio energetico rappresentano l’oggetto dell’attività esercitata (affitto a terzi) e non cespiti strumentali. Dunque - sostiene l’Agenzia - l’ecobonus non è applicabile (risoluzione 340/E/2008).

Di diverso avviso i giudici tributari: la detrazione spetta ai titolari di reddito d’impresa per la riqualificazione energetica di immobili di proprietà di qualsiasi natura, perché la normativa non pone alcun limite in proposito (Ctr Lombardia 1077/1/16). Una linea di pensiero confermata anche dalla Cassazione (sentenza 19815/2019).

SCOPRI DI PIÙ / Lavori in casa, come ottenere subito lo sconto fiscale in fattura

La «revisione» degli sconti

Un altro punto di attrito riguarda la possibilità per il Fisco di rettificare solo le rate di detrazione successive alla prima già fruita, senza dover rettificare la dichiarazione in cui per la prima volta è stata riportata la detrazione (che infatti si spalma in cinque o dieci quote annuali). Le Entrate non si sono mai espresse chiaramente su questo aspetto. Ma nei documenti indirizzati ai Caf in occasione delle varie tornate dichiarative, è stato sempre precisato che il controllo relativo alle spese suddivise in più anni dev’essere effettuato «a ogni utilizzo della rata dell’onere» (principio ricordato anche dalla circolare 13/E/2019). Come dire che il Fisco può rettificare ogni singola rata autonomamente.

LEGGI ANCHE / Lavori in casa, mobili e giardini: ecco tutti i bonus fiscali di quest'anno

A parere di alcune commissioni tributarie, invece, l’Agenzia deve contestare la sussistenza dei presupposti normativi per il periodo d’imposta in cui le spese sono state sostenute: cioè quello in cui per la prima volta è stata esercitata la detrazione, indicando la prima rata nella relativa dichiarazione dei redditi (Ctp Milano 5397/23/17). Ma qual è lo strumento accertativo che dev’essere utilizzato dal Fisco? La sede naturale, secondo quanto prevede l’articolo 36-ter del Dpr 600/73, dovrebbe essere quella del controllo formale delle dichiarazioni (lì dove operano di prassi le Entrate). Eppure nella giurisprudenza di merito si sono elevate voci discordanti. Una di queste - piuttosto recente - ha affermato che il disconoscimento della detrazione Irpef per gli interventi di risparmio energetico deve avvenire con un avviso di accertamento, senza che la contestazione possa essere ricondotta a un controllo formale ex articolo 36-ter. Il motivo? Il disconoscimento presuppone un’attività amministrativa non ricompresa nella fattispecie teorica della norma richiamata (Ctr Piemonte 1698/6/18).

Non resta che attendere il verdetto della Cassazione, che potrà confermare l’interpretazione dei giudici o dare regione al Fisco.

Riproduzione riservata ©

loading...

Loading...

Brand connect

Loading...

Newsletter

Notizie e approfondimenti sugli avvenimenti politici, economici e finanziari.

Iscriviti