La sentenza

Lavori necessari, niente risarcimento per il locale nascosto dai ponteggi

Nessun risarcimento al ristorante oscurato dai ponteggi di un condominio che effettuava lavori di rifacimento delle facciata

di Annarita D'Ambrosio

(mattcardinal - stock.adobe.com)

2' di lettura

Nessun risarcimento al ristorante oscurato dai ponteggi di un condominio che effettuava lavori di rifacimento delle facciata: «gli interessi collettivi alla messa in sicurezza e al mantenimento del decoro degli immobili, prevalgono su quelli commerciali» scrivono i giudici del Tar Lombardia, sede di Milano, nella pronuncia 02244/2021 depositata il 15 ottobre 2021.

Stop a tavoli e gazebo

Al Tribunale amministrativo si era rivolto un ristoratore che aveva fatto domanda, in data antecedente al condominio, di occupazione di suolo pubblico per installarvi tavoli e un gazebo e si riteneva penalizzato dalla decisione del Comune e del condominio di procedere invece ai lavori della facciata che, peraltro, oscuravano l’ingresso dell’esercizio commerciale.

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Per i giudici la richiesta va respinta: il Comune non può ritenersi responsabile di omessa comunicazione dell’avvio del procedimento amministrativo, né il condominio deve risarcire alcunché. «Come evidenziato dalla difesa comunale - scrivono i giudici - il regolamento edilizio, impone uno specifico obbligo di manutenzione a carico dei proprietari degli immobili (articolo 11), stabilendo al comma 1, che essi sono tenuti a mantenere le costruzioni in condizioni di agibilità, di decoro, di idoneità igienica e di sicurezza socio-ambientale, assicurando tutti i necessari interventi».

L’interesse pubblico

In base a quanto disposto nell’ articolo 12, poi il «recupero urbano, la riqualificazione sociale e funzionale delle aree e/o degli edifici, sono valori di interesse pubblico da tutelare», dovendo a tal fine «provvedersi alla custodia, alla manutenzione e al decoro degli stessi, anche al fine di evitare fenomeni di degrado urbano, occupazioni abusive, nonché situazioni di pericolo per l’ordine pubblico, l’integrità fisica della popolazione e la sicurezza urbana». Al momento di emanazione del provvedimento impugnato l’edificio era in stato di forte degrado, che il ricorrente non ha smentito, e pertanto è stato necessario l’avvio dei lavori, che costituivano un dovere dei proprietari.

L’occupazione di suolo pubblico - aggiungono i giudici- può essere vietata per motivi di interesse generale, per contrasto con disposizioni di legge o regolamento, nonché per eventuali prescrizioni, a tutela del decoro, della viabilità, e della sicurezza (Consiglio di Stato, sentenza 3285/2017), e quindi anche a tutela di interessi pubblicistici come in questo caso.

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