I movimenti nazionali

Le aziende riavviano le trasferte. Ecco le regole post-Covid

Tutelata la privacy, il datore valuterà il viaggio su indicazione del medico. Il certificato verde introdotto dal Dl 52/2021 non è obbligatorio per spostarsi

di Massimiliano Biolchini e Giulia Bifano

Primi vaccinati in azienda: "Lavoro qui da 20 anni, siamo una famiglia"

3' di lettura

Dopo lo stop dei mesi scorsi, l’aggiornamento del protocollo sulla sicurezza sottoscritto il 6 aprile tra Governo e parti sociali ha riaperto alla possibilità di effettuare trasferte di lavoro, con la valutazione del medico competente.

Con l’attuazione del piano nazionale di vaccinazione anti Covid-19 e l’autorizzazione di oltre 700 hub per la vaccinazione in azienda (in attesa del via libera dalle Regioni), sempre più imprese si domandano se esista un diritto a chiedere informazioni sullo stato di vaccinazione dei propri dipendenti: un tema che si intreccia con quello della libertà di trasferta, necessaria a svolgere alcune mansioni (si pensi al tecnico che deve intervenire su un macchinario o al commerciale che visita clienti) . Su questo punto, rimangono fermi gli interventi del Garante Privacy, che ha ribadito il divieto di acquisire i dati del personale vaccinato.

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Una forma di obbligo vaccinale esiste, in virtù del Dl 44/2021, per le sole professioni sanitarie e di interesse sanitario, e - nei limiti di quanto previsto dal Dlgs 81/2008 - nei casi di esposizione diretta ad agenti biologici.

In generale, spetta al medico competente valutare l’idoneità alla mansione: il datore di lavoro infatti non ha accesso ai dati sanitari dei dipendenti.

L’adozione del Eu Covid-19 certificate a livello europeo prevista entro l’estate potrebbe rappresentare, almeno sul territorio comunitario, una forma di regolamentazione degli spostamenti internazionali.

Il certificato verde

L’Italia si è preparata con l’introduzione del certificato verde, uno strumento regolato dal Dl 52/2021 e che - superata l’impasse privacy - si propone di consentire gli spostamenti nelle eventuali zone rosse o arancioni anche a coloro che non viaggino per esigenze lavorative, di salute o di necessità. Complice anche l’aggiornamento del protocollo del 24 aprile, che nella versione sottoscritta il 6 aprile ammette viaggi nazionali e internazionali, gli spostamenti dei lavoratori in Italia e all’estero sono destinati dunque a una sempre maggiore semplificazione.

La mancata vaccinazione

Se queste sono premesse, la mancata vaccinazione dei lavoratori con mansioni il cui svolgimento richieda normalmente spostamenti, può avere conseguenze sul rapporto di lavoro? Rimane indubbia l’assenza di un obbligo a vaccinarsi, ma è necessario considerare che l’impossibilità a compiere spostamenti potrebbe risolversi in una limitazione tale da compromettere lo svolgimento efficace e diligente delle mansioni contrattuali (si pensi al commerciale che non può andare a visitare il cliente per chiudere una commessa).

Le conseguenze per il lavoratore

La normativa italiana sul certificato verde chiarisce che questo non è necessario a compiere spostamenti per motivi di lavoro sul territorio nazionale: per le trasferte in Italia, i dipendenti saranno liberi di dotarsi o meno del pass, perché non necessario a rendere la prestazione (in precedenza, gli spostamenti erano già possibili in virtù della autocertificazione). Invece, è del tutto probabile che il pass europeo diventi requisito per fare ingresso negli altri Stati dell’Unione.

Tutto ciò, pur non traducendosi nel dovere di sottoporsi al vaccino, può diventare un pre-requisito che impatta sulla possibilità o meno di lavorare.

Il dipendente dovrà dotarsi, senza ingerenza da parte del datore di lavoro, di uno degli strumenti resi disponibili dalla legislazione per conseguire la libertà di circolazione. Soltanto laddove un lavoratore non fosse in condizione di viaggiare, avendo rifiutato senza giustificato motivo, di sottoporsi agli accertamenti necessari per conseguire il certificato europeo, il datore di lavoro, a nostro modo di vedere, potrebbe legittimamente rifiutare una prestazione del lavoratore non connotata pienamente da buona fede e diligenza. Non appare dunque irragionevole, in questa circostanza, ipotizzare il collocamento del lavoratore in aspettativa non retribuita, ove non sia possibile l’assegnazione temporanea a diverse le mansioni.

I punti cardine

1 - Via libera ai viaggi
Il protocollo del 24 aprile 2020 aveva stabilito la sospensione di tutte le trasferte e i viaggi di lavoro nazionali e internazionali. Il 6 aprile 2021 il protocollo è stato aggiornato: le trasferte nazionali e internazionali possono essere svolte, ma il datore di lavoro dovrà valutare con il medico competente e il Rspp il contesto della trasferta, anche con riferimento alla situazione epidemiologica del Paese di destinazione.

2 - Il certificato verde
Introdotto con il Dl 52 del 22 aprile 2021 (in attesa di conversione in legge) e già modificato dal Dl 65/2021, il certificato verde è rilasciato con un’efficacia di:

- nove mesi dal completamento del ciclo vaccinale (o dal quindicesimo giorno successivo alla prima dose del vaccino, fino al completamento del ciclo);

- sei mesi dall’avvenuta guarigione dal Covid-19;

- 48 ore dal test antigenico o molecolare.

Le certificazioni sono rilasciate solo se il test è stato effettuato da operatori sanitari. Le disposizioni sul certificato verde troveranno applicazione sino all’attuazione delle disposizioni Ue. Il certificato verde è rilasciato su base regionale, ma il ministero della Salute sta già lavorando con le Regioni per realizzare una piattaforma nazionale.

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