Casa e Condominio

Le norme

1' di lettura

1. La convocazione
L’articolo 66 delle disposizioni attuative del Codice civile precisa che l’assemblea deve essere convocata dall’amministratore; questo vale sia per la riunione ordinari a che avviene a cadenza annuale, sia per quelle eventuali straordinarie, che vengono convocate dall’amministratore quando lo ritiene necessario o su richiesta di almeno due condomini che rappresentino un sesto del valore dell’edificio.

Inoltre, in mancanza dell’amministratore, l’assemblea tanto ordinaria quanto straordinaria può essere convocata a iniziativa di ciascun condomino.

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2. La validità delle deliberazioni
In base all’articolo 1136. comma 6, del Codice civile «l’assemblea non può deliberare, se non consta che tutti gli aventi diritto sono stati regolarmente convocati». La formulazione di questa norma applicabile ai fatti di causa decisi dalla Cassazione è simile: «L’assemblea non può deliberare, se non costa che tutti i condomini sono stati invitati alla riunione».

Applicando queste disposizioni, la Cassazione chiarisce che è compito dell’assemblea - e per essa del suo presidente - controllare la regolarità degli di avvisi di convocazione e darne conto nel verbale, sulla base dell’elenco degli aventi diritto a partecipare alla riunione eventualmente fornito dall’amministratore.

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