Le risposte delle Entrate/2 - Nel regime naturale il costo si deduce quando sostenuto
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Si ritiene che la soluzione prospettata non sia condivisibile. Con la circolare 11/E del 2017 (paragrafo 6.3), si è precisato che la necessità di raccordare i criteri di registrazione delle operazioni soggette a Iva con le regole di determinazione del reddito per cassa comporta l’annotazione cronologia anche degli incassi e pagamenti e che, per ragioni di semplificazione, è consentito in alternativa riportare, al termine del periodo di imposta, l’importo complessivo dei mancati incassi e pagamenti, con l’indicazione delle fatture cui le operazioni di riferiscono. È da ritenersi che, specularmente, analoga integrazione vada operata nel sostenimento di costi per i quali al termine del periodo di imposta non sia ancora pervenuta la fattura. Quindi, per un contribuente che non ha optato per il metodo della registrazione che ha pagato un acquisto nel 2017 e ha ricevuto e registrato la fattura nel 2018, il costo è, comunque, deducibile nel 2017.
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