AUTONOMI E PMI

Le risposte delle Entrate/5 - Studi di settore, rimanenze in RG38 anche nel regime registrato

Speciale Esperto: la risposta delle Entrate sul prospetto rimanenze negli studi di settore

4' di lettura

Il dato da indicare negli studi di settore relativo alle rimanenze inziali e finali interessa tutti i contribuenti esercenti attività d’impresa in regime semplificato compresi quelli che optano per il regime del registrato Iva (articolo 18, comma 5 del Dpr 600/1973)? Inoltre il dato relativo alle rimanenze finali (sia negli studi di settore che nel rigo RG 38 in dichiarazione dei redditi) è quello effettivo (merci presenti in magazzino al 31 dicembre 2017) anche se queste non sono state interamente pagate (ad esempio, una fattura datata 31 dicembre 2017, non dedotta come costo perché non pagata, ma ugualmente di proprietà dell’impresa)? A tal proposito, infatti, si ricorda che il Dm Economia del 23 marzo scorso prevede modifiche agli studi di settore, per i contribuenti esercenti attività d’impresa in regime di contabilità semplificata con riferimento al periodo d’imposta 2017 (in dichiarazione dei redditi 2018). I correttivi per cassa non spettano, però, per i contribuenti che hanno optato per il metodo della registrazione (articolo 18, comma 5, del Dpr 600/1973). La Nota metodologica allegata al decreto per questi ultimi soggetti, sostiene che le elaborazioni effettuate dalla Sose, su un campione significativo di contribuenti, hanno escluso la necessità di apportare modifiche ai risultati derivanti dagli studi di settore. Il decreto prevede altresì la necessità di indicare il dato delle rimanenze inziali e finali da utilizzare ai fini del calcolo elaborato da Gerico, ma non specifica se tale necessità interessa anche i contribuenti all’articolo 18, comma 5 del Dpr 600/1973 (regime del registrato ai fini Iva).

La Nota tecnica e metodologica relativa agli «Interventi correttivi per le imprese con determinazione del reddito per cassa negli studi di settore per il periodo di imposta 2017» approvata con il decreto del ministero dell’Economia e delle finanze 23 marzo 2018 prevede che «gli esercenti attività di impresa in regime di contabilità semplificata dichiarino anche il valore delle esistenze inziali e delle esistenze finali di magazzino»; al riguardo si fa presente che, attese le risultanze delle elaborazioni effettuate, così come riportato nella citata Nota tecnica e metodologica, l’esclusione dei soggetti che hanno effettuato l’opzione di cui all’articolo 18, comma 5, del Dpr 600 del 29 settembre 1973, si riferisce alla sola applicazione dei cosiddetti correttivi di cassa ai fini dell’analisi di congruità e di coerenza.

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Nelle istruzioni relative al quadro F dei modelli per gli studi di settore è conseguentemente chiarito che «Ai fini dell’applicazione degli studi di settore, i contribuenti che applicano il regime di contabilità semplificata devono indicare, nel presente quadro, i dati richiesti sulla base di quanto previsto dal citato articolo 66 del Tuir. Inoltre, tali contribuenti devono indicare i dati relativi alle esistenze iniziali (F06, F09, F12, F38) e alle rimanenze finali di magazzino (F07, F10, F13)».

La modalità di compilazione del modello degli studi di settore risulta quindi conforme alla modalità di raccolta dei dati ed informazioni in forma omogenea, come richiesto dall’articolo 9-bis, comma 4 del Dl 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

La modalità di compilazione del quadro F, in precedenza descritta, non prevede, pertanto, alcun riferimento ad eventuali differenze di compilazione per i soggetti che, ai fini contabili, hanno effettuato l’opzione di cui all’articolo 18, comma 5 del Dpr 600/1973 (cosiddetto regime del registrato Iva); pertanto, anche tali soggetti devono indicare il dato relativo alle rimanenze inziali e finali nei modelli di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore.

Con riferimento al dato relativo alle rimanenze finali, analogamente a come operato per quelle iniziali, va indicato il valore effettivo delle merci presenti in magazzino al 31 dicembre 2017, da individuare ai sensi degli articoli 92 e 93 del Tuir.

Si tratta di un dato, da determinarsi in via extracontabile, che attiene all’effettiva consistenza del magazzino al 31 dicembre 2017, indipendentemente dall’avvenuta o non avvenuta manifestazione finanziaria del costo.

Per l’individuazione di tale valore occorre pertanto valorizzare le quantità fisiche presenti in magazzino al 31 dicembre, con il corrispondente costo di acquisto; per gli esercenti attività di commercio al minuto è altresì possibile valutare le rimanenze delle merci con il metodo del prezzo al dettaglio.

In relazione, infine, al monitoraggio delle rimanenze finali nel modello Redditi 2018, con la compilazione del rigo RG38, si osserva che anche tale adempimento interessa tutti i contribuenti in regime di contabilità semplificata, indipendentemente dall’opzione per il regime del registrato Iva di cui all’articolo 18, comma 5, del Dpr 600 del 1973, e richiede l’indicazione dei medesimi dati previsti per i modelli degli studi di settore.

In particolare, come stabilito dal provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate del 15 febbraio 2018, il dato da indicare nella colonna 2 del rigo RG38 dei modelli Redditi PF e SP è pari alla somma degli importi indicati ai righi F10 e F13 del modello degli studi di settore, mentre quello da indicare nella colonna 3 del citato rigo RG38 è pari all’importo da indicare nella colonna 1 del rigo F07 del modello degli studi di settore.

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