Le sanzioni europee alla Russia: l'evoluzione normativa e gli interrogativi ancora aperti
Dopo il riconoscimento delle regioni ucraine di Donetsk e Luhansk il 21 febbraio 2022 e l’in-vasione dell’Ucraina il 24 febbraio 2022 da parte della Russia, l’Unione Europea ha imposto a Mosca una serie di nuove sanzioni ad integrazione delle misure già in vigore a partire dal 2014 (attraverso il Regolamento (UE) n. 833/2014 e il Regolamento (UE) n. 269/2014 a seguito dell'illegale annessione della Crimea)
di Aldo Sacchi e Patrizia Paolini*
3' di lettura
Dopo il riconoscimento delle regioni ucraine di Donetsk e Luhansk il 21 febbraio 2022 e l’in-vasione dell’Ucraina il 24 febbraio 2022 da parte della Russia, l’Unione Europea ha imposto a Mosca una serie di nuove sanzioni ad integrazione delle misure già in vigore a partire dal 2014 (attraverso il Regolamento (UE) n. 833/2014 e il Regolamento (UE) n. 269/2014 a seguito dell'illegale annessione della Crimea). Ad un anno dall'inizio del conflitto ucraino e dall'entrata in vigore dei primi pacchetti sanzionatori, sono ancora molti gli interrogativi rima-sti aperti rispetto alla concreta applicazione di misure restrittive che, in concreto, impattano direttamente sul business di numerose imprese italiane e europee.
Le sanzioni comprendono principalmente restrizioni individuali e sanzioni economiche che perseguono due obiettivi fondamentali: limitare gli scambi commerciali e l'approvvigionamento di risorse nei confronti della Russia, così da comprometterne la capacità di proseguire l'invasione, e sanzionare i soggetti responsabili del sostegno, del finanziamento o dell’attuazione delle azioni del Governo russo che pregiudicano la sovranità dell'Ucraina.
I regolamenti sanzionatori europei sono stati periodicamente integrati e modificati dalle autho-rities europee competenti con ben nove diversi pacchetti di sanzioni, di cui l'ultimo risale allo scorso dicembre.
Più nello specifico, il Regolamento 833 prevede una serie di restrizioni per le società europee (e qualsiasi entità appartenente ad uno Stato membro) che intrattengono direttamente e indi-rettamente rapporti commerciali o professionali con entità russe. Già dai primi mesi del conflitto, infatti, sono stati imposti rilevanti divieti di esportazione di materie prime e di beni c.d. dual use (vale a dire i prodotti, inclusi i software e le tecnologie, che possono avere un utilizzo sia civile sia militare). Dal 4 giugno 2022, poi, con il sesto pac-chetto di sanzioni è stato introdotto il divieto prestare (anche indirettamente) servizi contabili, di auditing (compresa la revisione legale dei conti) e di consulenza in materia fiscale, come anche servizi di consulenza amministrativo-gestionale o di pubbliche relazioni.
Parallelamente, è stata periodicamente aggiornata la c.d. blacklist delle persone fisiche e giuri-diche sottoposte alle sanzioni previste dal Regolamento 269; sanzioni che comportano il con-gelamento di tutti beni e dei conti correnti presso le banche europee e vietano di mettere a di-sposizione dei soggetti sanzionati fondi o attività, anche per il tramite di trust fiduciari.
A tali misure si aggiungono, inoltre, il blocco dell'accesso al sistema di pagamenti SWIFT per le banche russe e bielorusse, le sanzioni alla Banca centrale russa, il tetto sui prezzi del petro-lio e i divieti di transito in territorio europeo per vettori russi o bielorussi, compresi il sorvolo dello spazio areo e l'accesso ai porti dell'Unione.
A guidare l'interprete nella comprensione dell'articolato panorama sanzionatorio europeo e nei dubbi interpretativi che ne derivano svolgono un ruolo importante anche i comunicati stampa e le FAQs della Commissione europea che integrano e chiariscono le previsioni normative, troppo spesso assai generiche e difficili da declinare rispetto al contesto imprenditoriale nel quale i players del mercato (società e professionisti) si trovano ad operare.
Nella prassi, al fine di individuare le più idonee contromisure da adottare per evitare di incorre-re in pesanti sanzioni da parte delle autorità di vigilanza, è necessario un approccio case by ca-se che consideri e valuti l'ampio spettro delle fonti normative nonché le numerose peculiarità della fattispecie concreta tra le quali, ad esempio, la forma e la struttura delle società interessa-te, il corretto inquadramento del servizio prestato e l'effettivo beneficio prodotto nei confronti dei soggetti russi.
Basti considerare che sovente le società e i professionisti italiani ed europei faticano a com-prendere se il proprio cliente (per ipotesi, una società nei confronti della quale svolgono un servizio o prestano una consulenza) sia una società russa o controllata, in ultima istanza, da un soggetto sottoposto a sanzioni. Infatti, non mancano casi in cui si rinvengono trust o arti-colate stratificazioni partecipative in società differenti che rendono oggettivamente difficoltosa la ricostruzione dell'ownership effettiva delle società (e dei relativi asset). Facendo riferimento a tali fenomeni, con le FAQs del 19 maggio 2022, la Commissione Europea ha invitato gli in-terpreti ad assumere un approccio che faccia prevalere la sostanza sulla forma e si orienti per l'applicazione delle sanzioni ogni volta “vi siano ragionevoli motivi per ritenere che alcuni as-set “appartengano” o siano “controllati” dalla persona sanzionata, anche se sono nominalmente di proprietà di qualcun altro”. Del resto, in relazione al concetto di controllo (e di proprietà) rilevante ai fini sanzionatori, la Commissione Europea ha chiarito che i criteri tradizionalmen-te utilizzati per qualificare il rapporto giuridico di controllo (come la titolarità della maggio-ranza delle azioni) non siano affatto esaustivi e debba invece tenersi conto anche di ulteriori fattori tra i quali, per esempio, i legami familiari, i rapporti professionali, eventuali donazioni tra i soggetti coinvolti e la natura stessa degli asset considerati.
*Senior Partner e Partner di Galbiati Sacchi Associati
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