corte costituzionale

Le somme indebite vanno restituite

di Enrico De Mita

(MarcoBagnoli Elflaco - Fotolia)

2' di lettura

Chi ha pagato una prestazione patrimoniale non dovuta non può essere trattato diversamente da chi, versando nella stessa situazione, non abbia pagato alcunché. Il pagamento diverrebbe irragionevole elemento distintivo di fattispecie omogenee.

La Corte costituzionale, con la sentenza 49 depositata il 15 marzo, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 32, comma 7-ter, secondo periodo, del Dl 69/2013, (convertito con modifiche nella legge 98/2013), il quale escludeva la restituzione «di versamenti contributivi effettuati» prima dell'entrata in vigore della norma, ossia prima del 21 agosto 2013. La Corte ha censurato il contrasto con l'articolo 3 della Costituzione.

Loading...

Il Tribunale ordinario di Ravenna, in funzione di giudice del lavoro, aveva sollevato la questione con riferimento alla norma che, pur essendo di carattere interpretativo, vedeva limitata la sua applicazione retroattiva per versamenti contributivi indebiti già effettuati.

Sulle incertezze fiorite attorno all'articolo 9, comma 5 della legge 67 / 1988, che disciplina gli sgravi spettanti ai datori di lavoro agricolo attivi nelle zone montane o nelle zone agricole svantaggiate, è intervenuta la norma di interpretazione autentica in esame, che ha accordato il pagamento in misura ridotta dei contributi previdenziali e assicurativi anche alle cooperative e ai consorzi che non operano in zone agricole svantaggiate o di montagna, in misura proporzionale alla quantità del prodotto conferito che i soci abbiano coltivato o allevato in tali territori, anche mediante la stipulazione di contratti agrari di natura associativa.

La pacifica natura interpretativa della norma scrutinata rende altrettanto incostituzionale la stessa disposizione che prevede, posto che non sia dovuta una prestazione tributaria o comunque patrimoniale, la irripetibilità di quanto versato nell'apparente adempimento della (in realtà inesistente) obbligazione (333/2007, 320/2005, 416/2000; 82 / 2013). Tale giurisprudenza, richiamata dalla sentenza 49/2019, è confermata con riguardo a tutte le disposizioni dell'ordinamento oltre la materia strettamente tributaria, richiamando le prestazioni “patrimoniali” imposte (227/2009).

Secondo la Corte le disposizioni che incorrono in tale contraddizione sono irragionevoli per la chiara incongruenza in cui cade il legislatore il quale, avendo provveduto nel senso dell'insussistenza dei presupposti per l'insorgere dell'obbligazione, interviene poi con diversa norma onde limitare gli effetti della precedente, nel senso di rendere irripetibile quanto già versato (421/ 1995).

Tali norme sono anche incompatibili con il rispetto del principio di uguaglianza, in quanto fonte di ingiustificata disparità di trattamento di situazioni sostanzialmente uguali, venendo a determinare un trattamento deteriore a chi abbia pagato una prestazione patrimoniale non dovuta rispetto a chi, versando nella stessa situazione, non abbia pagato alcunché.

Da ultimo, la sentenza depositata è coerente con gli indirizzi consolidati della Corte, che in modo lucido ed esaustivo, richiamando sue pronunce risalenti (421/95, 292/97), segna il radicamento storico del suo decisum, che si attaglia in chiave più generale a tutte le prestazioni patrimoniali, con chiaro e netto discrimen rispetto alla diversa fattispecie del condono

Riproduzione riservata ©

loading...

Loading...

Brand connect

Loading...

Newsletter

Notizie e approfondimenti sugli avvenimenti politici, economici e finanziari.

Iscriviti