Le verità mediatiche, quelle processuali e il diritto del più forte
di Giovanni Paolo Accinni
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Se viviamo un tempo in cui l’imparzialità dei giudici ha ragione di essere messa in discussione anche per la loro incapacità di porsi prima, al loro stesso interno, le domande che i più recenti fatti di cronaca hanno poi invece esposto con la violenza di una situazione ormai precipitata, l’Avvocatura farebbe bene a reinterrogarsi, essa stessa, in ordine al proprio ruolo e alla propria funzione.
L’occasione è data dai trent’anni ormai trascorsi da Tangentopoli.
La premessa da cui muovere pare allora quella di una rinnovata necessità a sviluppare una coscienza critica in grado di correggere gli errori commessi nel passato. Il che conduce subito a ricordare che l’avvocato è un mediatore sociale della giustizia: difendendo l’imputato difende tutta la collettività. Gli errori o i fallimenti della funzione della magistratura e di quelli del connubio con la comunicazione si sono accompagnati anche a quelli stessi dell’Avvocatura. E non potrebbe essere diversamente, atteso che la funzione del rendere giustizia è “unitaria”. Il tradimento della capacità di essere, ciascuno nel proprio ruolo, concorrente alla formazione di una verità nel rispetto di una procedura è stato la causa del mutamento degli stessi meccanismi di formazione del consenso. È perciò che la verità mediatica è assunta a sola realtà e verità. Al di fuori del rispetto di una procedura non può invece esservi verità e il processo mediatico non ha rispetto di alcuna procedura. Vince la velocità della suggestione: forme di persuasione sganciate da un metodo di indagine. L’inchiesta di Mani pulite ha (almeno indirettamente) dato la stura a sentimenti diffusi che covavano da tempo: sentimenti di rivincita e vendetta. La gogna pubblica è divenuta il fuoco del rogo: la giustizia che cessa di essere qualcosa di gradualmente e faticosamente definito e conquistato.
L’opinione pubblica viene portata a persuadersi senza far ricorso ad alcun criterio razionale. I giudici (anche loro malgrado) hanno così finito con l’irrompere nella dimensione del consenso. Il ritorno del diritto penale, e di quello processuale penale, alla loro dimensione vendicativa e a divenire sinonimo di “moralità”.
In una situazione siffatta l’avvocato non può cessare di essere fedele al proprio ruolo, rimanendo indipendente: fare l’avvocato è difendere il proprio cliente nel rispetto delle regole del processo. Esattamente come per il giudice, nell’indistinto e nel vago di una missione risanatrice, la sua tipica funzione non si rafforza, ma perde di spicco e di vigore: il nichilismo professionale dell’uno, come dell’altro, fa sì che il mutamento del meccanismo di formazione del consenso sia favorito dall’esposizione mediatica e non avvenga più secondo le regole del processo, nel processo. È la difesa che con il suo contraddittorio dà legittimazione alla sentenza dei giudici. Ecco perché all’Avvocatura importa, e deve perciò seguitare a importare soltanto che il processo sia giusto nel metodo. Il processo cessa invece di essere giusto nel metodo allorquando si consenta che venga trasformato in una sorta di azione repressiva, in nome della sicurezza (e non della libertà) a significare che agli occhi dell’opinione pubblica il pubblico ministero finisce per rappresentare l’intero mondo della giustizia.
La perdurante debolezza di parte dell’avvocatura ha concorso a far sì che la forza del diritto abbia ceduto al diritto del più forte: l’accusa. E che i giudici abbiano potuto irrompere nella dimensione del consenso secondo forme di persuasione non più fondate sulla ragionevolezza ed evidenza delle prove.
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