Leasing immobiliare, la detrazione è per sempre
di Luca De Stefani
3' di lettura
Per gli acquisti agevolati tramite leasing di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale, il contratto di leasing deve essere stipulato tra il 2016 e il 2020, ma una volta rispettata questa condizione, la detrazione Irpef «opera per tutti i periodi d'imposta interessati dalla durata del contratto di locazione finanziaria».
La detrazione del 19%, quindi, spetta anche per i canoni e il riscatto finale, pagati dal 1° gennaio 2021 in poi . Il chiarimento è contenuto nella circolare 4 aprile 2017, n. 7 in materia di sconti sulle dichiarazioni con cui le Entrate precisano che la verifica dell’età del contribuente agevolato (il quale ha un’agevolazione diversa se supera o meno i 35 anni) e del livello di reddito (che non deve superare 55mila euro) va effettuata all'atto della “stipula del contratto” di leasing (articolo 15, comma 1, lettera i-sexies.1, Tuir).
Definizione di leasing
Con il contratto di locazione finanziaria di immobile da adibire ad abitazione principale, la banca o l'intermediario finanziario acquista o fa costruire l'immobile, secondo le indicazioni dell'utilizzatore. Inoltre, si obbliga a mettere a disposizione dell’utilizzatore questo immobile per un dato tempo, verso un determinato canone di leasing.
Alla scadenza del contratto, l’utilizzatore ha la facoltà di acquistare la proprietà del bene a un prezzo, che è stato prestabilito al momento della sottoscrizione del contratto di leasing (articolo 1, commi 76-81, legge 208/2015).
Condizioni soggettive
Possono beneficiare di questa agevolazione fiscale solo i contribuenti che all’atto della stipula del contratto di locazione finanziaria:
hanno un reddito complessivo non oltre 55mila euro;
non sono già titolari di diritti di proprietà su immobili a destinazione abitativa.
La verifica dell'età del contribuente agevolato (il quale ha un'agevolazione diversa se supera o meno i 35 anni) e del limite reddito deve essere effettuata all'atto della “stipula del contratto” di locazione finanziaria (circolare 4 aprile 2017, n. 7/E).
Le Entrate non hanno detto nulla relativamente al caso in cui il contratto sia stipulato prima dei 35 anni e prosegua dopo il compimento di questa età.
Abitazione principale
Un’altra condizione da rispettare è quella di “adibire” l'unità immobiliare acquistata o costruita ad abitazione principale entro un anno dalla consegna. Entro questo termine, quindi, “il contribuente o i suoi familiari” vi devono portare la propria dimora abituale.
Quindi, non è richiesto che nell’immobile dimori abitualmente l'utilizzatore in prima persona, ma è sufficiente che vi dimori un familiare (Guida Mef del marzo 2016 sul “Il leasing immobiliare abitativo”), cioè il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado (articolo 5, comma 5, Tuir). Nel contratto di leasing, comunque, va «esplicitata l'intenzione dell’utilizzatore di adibire» l'immobile ad abitazione principale (circolare 7/E/2017).
Caratteristiche dell'immobile
La detrazione prescinde dalle caratteristiche oggettive dell’immobile, il quale può appartenere anche alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, che sono escluse, invece, dalle agevolazioni prima casa per l'imposta di registro.
Deve però trattarsi, alternativamente, di un “fabbricato ad uso abitativo già completato e dichiarato agibile”, di un “terreno sul quale costruire il fabbricato ad uso abitativo”, di un “fabbricato ad uso abitativo in corso di costruzione e da completare” o “da ristrutturare” (Guida Mef marzo 2016).
Oneri accessori
Sono finanziati con il leasing (quindi, inseriti nei relativi canoni e pertanto detraibili al 19%) anche gli “oneri accessori”, tra i quali vi rientrano l'eventuale Iva e le altre imposte indirette dovute sull'atto di acquisto dell'immobile da parte della società di leasing, le relative spese notarili e quelle peritali sull'immobile.
La detrazione non spetta per gli oneri sostenuti per l'eventuale stipula di contratti di assicurazione sugli immobili e per gli eventuali costi di intermediazione sostenuti dalla società di leasing per l'individuazione e il reperimento dell'immobile richiesto dalla parte conduttrice, ribaltati sulla stessa (circolare 7/2017).
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