Lesioni stradali perseguibili a querela
Fine della procedibilità d’ufficio anche per quelle gravi e gravissime
di Guido Camera
3' di lettura
La procedibilità a querela delle lesioni stradali gravi e gravissime, nell’ipotesi “base” prevista dall’articolo 590 bis, comma 1, del Codice penale, è sempre più vicina: è infatti una delle misure che il Consiglio dei ministri, lo scorso 13 febbraio, ha approvato per rendere più rapidi i processi penali.
Si tratta di una novità importante, che raccoglie consensi bipartisan tra le forze politiche, magistratura e avvocatura: tuttavia è passata sottotraccia, agli occhi dell’opinione pubblica, perché approvata dal Governo nel pieno delle polemiche legate all’entrata in vigore dello stop alla prescrizione dopo la sentenza di primo grado. I tempi possono rivelarsi lunghi, perché il veicolo legislativo scelto è quello della legge delega, che dovrà prima essere approvata dal Parlamento e poi attuata dal Governo nel termine di un anno; ma l’entrata in vigore della procedibilità a querela può essere accelerata dalla Corte costituzionale, che deve ancora pronunciarsi sulla questione di costituzionalità sollevata dal Tribunale di Milano (si veda «Il Sole 24 Ore» del 30 maggio 2019).
La storia della procedibilità d’ufficio delle lesioni stradali gravi e gravissime ha inizio con la legge 41/2016. Il legislatore, plasmando il nuovo reato, lo ha articolato in diverse ipotesi, prevedendo per tutte la procedibilità di ufficio: la fattispecie “base” - che può essere commessa da “chiunque” violi una generica regola stradale (dunque anche un pedone o un ciclista che abbiano causato una lesione guarita in 41 giorni) e ricalca le pene precedentemente previste per gli stessi fatti - e le ipotesi aggravate (con significativi aumenti di pena), riferite solo ai conducenti di veicoli a motore che commettano violazioni particolarmente pericolose del Codice della Strada; abuso di alcol o droghe, eccessi straordinari di velocità, circolazione contromano e sorpassi azzardati.
La scelta di mettere sullo stesso piano, ai fini della procedibilità del reato, condotte molto diverse – per disvalore della condotta dell’autore del reato, e conseguenze dannose per la vittima – ha destato da subito perplessità: tanto è che la legge 103/2017, delegando al Governo l’ampliamento dei reati contro la persona e il patrimonio perseguibili a querela, sembrava ricomprendere anche la fattispecie “base” dell’articolo 590 bis. Ciò non è poi avvenuto, nonostante il Parlamento, nel parere preliminare al Dlgs 38/2018 – che ha dato attuazione alla delega contenuta nella legge 103 - avesse esortato espressamente il Governo al cambio della procedibilità. Alla fine del 2018, il Tribunale di La Spezia ha perciò sollevato una questione di legittimità costituzionale del decreto 38, lamentando il mancato rispetto della delega legislativa: la Consulta, con la sentenza 223/2019, l’ha respinta sottolineando che la previsione della procedibilità a querela «si sarebbe posta in aperta contraddizione» con la scelta della procedibilità di ufficio, «compiuta appena due anni prima dal Parlamento».
Qualcosa è cambiato: nei mesi scorsi sono state presentate delle proposte di legge, alla Camera e al Senato, per introdurre la procedibilità a querela per il reato di cui all’articolo 590 bis, comma 1, e ora la misura viene fatta propria anche dal Governo.
Con questi nuovi elementi dovrà misurarsi la Consulta, giudicando la questione sollevata dal Tribunale di Milano; sempre che non venga prima risolta dal legislatore, approvando subito una delle proposte di legge già presentate in Parlamento. Vista la raggiunta convergenza tra Governo e Parlamento sul punto, non sembra necessario dover attendere oltre un anno per consentire l’entrata in vigore di una modifica che, tra le altre cose, avrà il merito di snellire i ruoli giudiziari e incentivare il tempestivo risarcimento dei danneggiati da parte degli imputati e delle loro assicurazioni.
loading...