Licenza sospesa alla tabaccheria che vende sigarette ad un minore
La Corte Ue non ritiene sproporzionata la misura inflitta dall’agenzia delle Dogane perchè deve prevalere sempre la tutela della salute
di Annarita D'Ambrosio
I punti chiave
2' di lettura
Sanzione pecuniaria di mille euro e 15 giorni di chiusura dell’esercizio per il tabaccaio che viola il divieto di vendita di sigarette ai minori. L'interesse a proteggere la salute umana prevale sul diritto dell'imprenditore di vendere prodotti del tabacco sentenzia la Corte di giustizia Ue nella causa C-452/20.
È sproporzionata la sospensione dell’attività?
La multa al titolare della rivendita era stata inflitta dall’ agenzia delle Dogane italiana. L’uomo, pagati i mille euro, aveva però impugnato la sanzione amministrativa accessoria, sostenendo che il diritto nazionale era da ritenersi incompatibile con il diritto dell'Unione, in particolare, perché la sospensione della sua licenza all'esercizio dell'attività era irragionevole e sproporzionata. Il Consiglio di Stato, investito della controversia in ultimo grado, si è rivolto alla Corte Ue per chiarire se il principio di proporzionalità osti a una normativa nazionale che, in caso di prima violazione del divieto di vendere prodotti del tabacco ai minori, prevede, oltre alla pena pecuniaria, la sospensione all'esercizio dell'attività.
Misure efficaci per la lotta al tabagismo
La Corte innanzi tutto osserva che la direttiva 2014/40/Ue demanda agli Stati membri il potere di stabilire le norme relative alle sanzioni dirette a vietare il consumo di tabacco da parte dei minori. In tale contesto, sottolinea che la disposizione nazionale di cui trattasi deve, in linea di principio, essere valutata alla luce delle prescrizioni introdotte dalla Fctc, la Convenzione quadro dell’Oms per la lotta al tabagismo, per quanto riguarda la vendita di tabacco ai minori. Dall'articolo 16 di tale convenzione risulta che ogni parte adotta e applica misure efficaci per vietare la vendita di prodotti del tabacco alle persone che non hanno raggiunto l'età prevista nel diritto interno o fissata dalla legislazione nazionale, o l'età di 18 anni, comprese sanzioni contro venditori e distributori.
La tutela della salute prevale sull'interesse economico
Per quanto riguarda le sanzioni applicabili, la Corte ricorda che gli Stati membri sono competenti a scegliere le sanzioni che sembrano loro appropriate, nel rispetto del diritto dell'Unione e dei suoi principi generali, segnatamente nel rispetto del principio di proporzionalità. Il sistema sanzionatorio italiano appare alla corte lussemburghese appropriato per conseguire l'obiettivo di proteggere la salute umana e di ridurre in particolare la diffusione del fumo tra i giovani, obiettivo che riveste un'importanza prevalente rispetto agli interessi di ordine economico tale da poter giustificare anche conseguenze economiche negative. In sintesi la chiusura temporanea non costituisce lesione sproporzionata del legittimo diritto degli operatori economici di esercitare la propria attività imprenditoriale.
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