Cassazione

Lo stop dell’assegno al figlio non fa aumentare quello per la ex moglie

I due mantenimenti sono autonomi: la revoca del contributo in favore del figlio, ormai autosufficiente, non autorizza presunzioni sull’aggravio delle spese, dal condominio al riscaldamento

di Patrizia Maciocchi

1' di lettura

Lo stop all’assegno di mantenimento in favore del figlio, ormai autonomo economicamente, non comporta, in automatico, un diritto all’aumento di quello di divorzio che spetta alla ex moglie. L’autonomia dei due contributi non autorizza, infatti, nessuna presunzione in merito al peggioramento delle condizioni finanziarie della madre convivente, che si trova a sopportare da sola le spese di manutenzione e locazione dell’immobile che condivideva con il figlio. Chi vuole far valere un diritto all’incremento deve provare come il venire meno del contributo, abbia inciso, in peggio, nell’economia domestica.

L’aggravio delle spese

L’autonomia di contenuto tra i due assegni per essere vinta - chiarisce la Suprema corte - ha bisogno di dimostrazioni, visto che la finalità del denaro versato in favore della prole ha lo scopo di assicurare, «la cura, l’educazione e l’istruzione, le frequentazioni e le opportunità di crescita sociale e professionale del figlio». Partendo da questo principio la Cassazione (sentenza 7665) accoglie il ricorso di un ex marito contro la decisione della Corte d’Appello di aumentare a 800 euro l’assegno versato alla ex moglie, a fronte dei 500 euro riconosciuti nel corso della convivenza con il figlio. La Corte di merito, infatti, con un ragionamento presuntivo, aveva concluso che la mancata disponibilità di somme per far fronte alle spese comuni, dal condominio al riscaldamento, avesse aggravato la situazione economica della donna, facendo scattare un diritto all’incremento. Ma per la Cassazione non è così.

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