Lo strano caso del no alla deduzione dei contributi previdenziali dai c/c cointestati
Una sentenza della CTP di Perugia smentita dalle precedenti decisioni dell’Agenzia delle Entrate richiamate dal Governo
di Flavio De Benedictis (*)
I punti chiave
2' di lettura
Ha destato preoccupazioni una recente sentenza della Commissione tributaria provinciale di Perugia con la quale si è riconosciuta la deduzione di contributi di previdenza complementare solo del 50% perché versati da un conto corrente cointestato con il coniuge. In tante altre occasioni l'Amministrazione finanziaria si è espressa in modo opposto e pertanto questo pronunciamento di primo grado non può considerarsi indicativo di un nuovo orientamento meno favorevole per i contribuenti.
Cosa dicono i giudici di Perugia
La sentenza n. 104 del 26 febbraio 2021 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Perugia riguardava una deduzione esposta in dichiarazione dei redditi per un versamento fatto a un fondo pensione da un conto corrente cointestato con il coniuge. Con questa sentenza si è riconosciuta la deduzione di contributi di previdenza complementare solo nella misura del 50% in quanto non sarebbe stata dimostrata la provenienza esclusiva delle somme utilizzate per il pagamento.
Il pronunciamento della Commissione di Perugia certamente non può considerarsi indicativo di un nuovo e consolidato orientamento interpretativo di minor favore per i contribuenti in quanto l'Amministrazione finanziaria più volte è giunta a conclusioni opposte. In via generale, difatti, la deduzione o detrazione di un onere spetta a condizione che il contribuente abbia sostenuto la relativa spesa fiscalmente agevolata e che il documento attestante la spesa riporti il proprio nominativo.
Le precedenti decisioni dei Fisco
Non solo l'Agenzia delle entrate mai ha preteso che per il pagamento di un onere deducibile o detraibile fosse necessario utilizzare un conto corrente intestato esclusivamente al contribuente, ma rispetto alle spese detraibili ha esplicitamente acconsentito alla possibilità di pagare l'onere mediante carta di credito con addebito su conto corrente cointestato con il coniuge (risposta ad interpello n. 431 del 2 ottobre 2020). In modo ancor più netto l'Amministrazione finanziaria ha anche ammesso la detrazione di un onere con pagamento mediante carta di debito di un figlio e rimborso in contanti da parte del contribuente (risposta ad interpello n. 484 del 19 ottobre 2020).
La questione in Parlamento
Questi documenti di prassi amministrativa sono stati autorevolmente richiamati dal Governo che, in risposta ad una interrogazione parlamentare fornita il 21 aprile 2021 alla Commissione Finanze della Camera dei Deputati, ha confermato l'orientamento più ragionevole e di maggior favore per il contribuente rispetto alla decisione dei giudici perugini.Le condizioni generali che permettono di beneficiare della deduzione o detrazione di una spesa, difatti, sono che l'onere sia stato effettivamente sostenuto dal contribuente e che il contribuente risulti intestatario del documento attestante la spesa (che per i contributi di previdenza complementare può essere rappresentato anche dalla “dichiarazione del fondo di previdenza o della assicurazione attestante il pagamento dei contributi” come da Circolare 19/E/2020).
(*) Mefop
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