interdittive antimafia

Lotta alle infiltrazioni nelle imprese, vanno valutati fatti concreti

di Paola Maria Zerman

3' di lettura

In un contesto sempre più vario e dinamico, trovare il giusto equilibrio tra la tutela da infiltrazioni mafiose nell’economia e la libera iniziativa dei privati non è impegno di poco conto, per il legislatore prima, e per il giudice amministrativo poi, chiamato a sindacare la legittimità delle interdittive antimafia emanate dai Prefetti.

«Nella prevenzione antimafia lo Stato deve assumere almeno la stessa flessibilità nelle azioni e la stessa rapida adattabilità nei metodi, che le mafie dimostrano nel contesto attuale», ammonisce il Consiglio di Stato (sentenza 6105 del 5 settembre scorso), respingendo i dubbi di costituzionalità dell’interdittiva antimafia cosiddetta “generica”, fondata cioè sull’ampio e non specificato potere di accertamento del prefetto di tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare la scelta e gli indirizzi dell’impresa, in aggiunta alle ipotesi tipizzate dalla norma (articolo 84 comma 4 lettera d ed e rispetto alle lettere a, b, c ed f del decreto legislativo 159/2011, il Codice antimafia). Il continuo confronto tra Stato e anti-Stato richiede l’uso di strumenti idonei, al di là delle ipotesi previste specificamente dalla legge, a individuare le concrete modalità delle mafie di infiltrarsi nella gestione dell’attività economica del Paese.

Loading...

La finalità di anticipazione della tutela del sostrato economico-sociale, che contrassegna l’interdittiva antimafia, svincola la potestà prefettizia dalle logiche penalistiche di accertamento «oltre ogni ragionevole dubbio», dovendo valutare il pericolo di inquinamento mafioso dell’impresa, sulla base del giudizio preventivo e discrezionale del «più probabile che non».

Ma il potere dei Prefetti non è arbitrio, né può instaurarsi un diritto della paura. Il pericolo di infiltrazione mafiosa non deve ridursi a un sospetto della Pa, ma ancorarsi a elementi di fatto specifici e condotte sintomatiche, che la stessa giurisprudenza amministrativa ha via via enucleato (ad esempio frequentazione o amicizia, tra amministratori o dipendenti dell’impresa con membri della criminalità organizzata), con la precisazione che non costituiscono un numerus clausus, per consentire all’ordinamento di adattarsi alle mutevoli forme di infiltrazione.

In definitiva, i fatti rivelatori di un collegamento tra impresa e criminalità organizzata devono essere «concreti, univoci e rilevanti». Il sindacato del giudice amministrativo, a tutela dell’ordinamento democratico, è determinante per valutare la legittimità dell’interdittiva, sotto il profilo della coerenza, logicità e della gravità del quadro indiziario, posto alla base della valutazione prefettizia circa il concreto pericolo di infiltrazione mafiosa.

L’attenzione della giurisprudenza ai limiti della discrezionalità prefettizia è giustificata dalla radicale incidenza dell’interdittiva sulla vita dell’impresa. Non solo, infatti, a quest’ultima sono preclusi la stipulazione o lo svolgimento di contratti con la pubblica amministrazione, ma l’interdittiva può anche comportare la revoca o comunque l’inibizione dell’attività privata soggetta ad autorizzazione o Scia. Lo ha ribadito il Consiglio di Stato con la sentenza 6057 del 2 settembre, che ha ritenuto legittima la revoca di cinque segnalazioni certificate di inizio attività e la contestuale chiusura delle strutture alberghiere, per l’applicabilità della normativa antimafia anche alle autorizzazioni e alle attività liberalizzate soggette a Scia (argomento basato sull’articolo 89-bis del Codice antimafia, introdotto dal decreto legislativo 153/2014 e ritenuto legittimo dalla Corte costituzionale con la sentenza 4/2018) .

Uno strumento in più per garantire la sopravvivenza dell’impresa è ora offerto dall’istituto del controllo giudiziale dell’azienda (articolo 34-bis del Codice antimafia, introdotto dall’articolo 11 della legge 161/2017). In caso di agevolazione mafiosa solo occasionale, la nuova norma concede la possibilità di risanamento in tempi brevi dell’impresa, con conseguente sospensione degli effetti interdittivi (si veda anche Il Sole 24 Ore del 26 agosto scorso).

Riproduzione riservata ©

loading...

Loading...

Brand connect

Loading...

Newsletter

Notizie e approfondimenti sugli avvenimenti politici, economici e finanziari.

Iscriviti