Lotteria degli scontrini, via libera del garante della privacy
L’Authority per il trattamento dei dati personali ha licenziato con alcuni correttivi il regolamento di Entrate e Monopoli per far decollare dal 1° luglio la novità
di M. Mobili e G. Parente
3' di lettura
Lotteria degli scontrini a prova di Privacy. Dopo un lungo confronto tra l’Authority e l’amministrazione finanziaria arriva il via libera del Garante al provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, formulato d'intesa con le Entrate, che disciplina la futura lotteria degli scontrini in vigore dal 1° luglio 2020. Come evidenziano dal Garante sono state risolte tutte le iniziali criticità legate alla riservatezza dei partecipanti. Tra queste, ad esempio, l’utilizzo del codice lotteria (in alternativa al codice fiscale): una misura ritenuta efficace per la tutela dei consumatori a fronte di una raccolta massiva e su larga scala di dati da parte di Monopoli, Entrate, e, per come funzionerà la lotteria, anche presso gli esercenti.
Codice lotteria a barre al posto del QR code
Abbandonata l’idea iniziale di dotare tutti i partecipanti di un codice lotteria in formato QR code, la scelta finale avallata dal Garante è stata quella di un codice lotteria in formato cartaceo o elettronico, una sorta di codice a barre che dovrà essere esibito all'esercente per partecipare al gioco. A tutti gli effetti il nuovo codice sarà lo pseudonimo del codice fiscale del cittadino. Il codice cancellerà di fatto ogni possibile collegamento tra le informazioni raccolte con lo scontrino e il giocatore e permetterà al consumatore di non fornire all'esercente il codice fiscale, da cui sono al contrario ricavabili anche informazioni su sesso, data e luogo di nascita, non necessarie per partecipare alla lotteria.
Dove si recupera il codice
Il codice si potrà ottenere da un'apposita funzione del «Portale Lotteria» che tra non molto sarà realizzato da Sogei per l'agenzia delle dogane e dei Monopoli. Il codice, spiegano dal Garante, sarà generato casualmente, sarà composto da 8 caratteri alfanumerici e associato in modo univoco al codice fiscale. Ogni consumatore potrà generare più codici lotteria, tutti ugualmente validi ai fini del concorso. Il consumatore potrà accedere alla sezione riservata del Portale lotteria per consultare gli scontrini e i biglietti virtuali associati, verificare le vincite ed esercitare i propri diritti in modo semplificato.
I biglietti virtuali
L’agenzia delle Entrate recupererà i dati necessari dai singoli scontrini trasmessi dagli esercenti (partita Iva e denominazione dell'esercente, numero dello scontrino, data e ora dell'acquisto, importo, modalità di pagamento, codice lotteria) e li trasmetterà al «Sistema lotteria» dei Monopoli. Nella fase di prima applicazione, le prestazioni sanitarie e le fatture elettroniche non entreranno a far parte della lotteria, fino a un nuovo via libera del Garante ad un altro provvedimento. Saranno i monopoli a convertire in biglietti virtuali della lotteria i dati degli scontrini che, a maggior tutela dei consumatori, conserverà separatamente dagli abbinamenti tra i codici fiscali e i codici lotteria. Dopo l’estrazione dei biglietti, personale autorizzato dei Monopoli sarà in grado di recuperare l'identità del consumatore per attribuire e comunicare la vincita.
Le vincite
Anche in questo caso l'amministrazione finanziaria ha cambiato le regole in corsa, soprattutto per i premi mensili. Dal 1° luglio 2020, infatti la lotteria degli scontrini metterà in palio 3 premi mensili da 30mila euro l'uno. A fine anno ci sarà poi un’estrazione aggiuntiva ai tre premi mensili di dicembre per assegnare un premio annuale da un milione di euro. Dal 1° gennaio 2021, poi, saranno inserite anche sette premi settimanali da 5.000 euro l’uno che si andranno ad aggiungere a quelli mensili e all'annuale.
Gestione dei dati
Come spiegano dal Garante della privacy tutte le operazioni saranno tracciate in file di log, conservati per 24 mesi. I dati, inoltre, potranno essere utilizzati solo ai fini della lotteria. Ogni ulteriore trattamento sarebbe incompatibile: i dati per come sono stati raccolti non prevedono l’identificazione del consumatore né al momento della generazione del codice lotteria né in quello dell'acquisto.
Per approfondire:
● Big data e scontrini per strappare 1,5 miliardi in più agli evasori fiscali
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