Massaggiatori, osteopati, logopedisti: l’Iva per le altre professioni sanitarie
La recente pronuncia della Ctp di Ancona offre lo spunto per ricapitolare la disciplina Iva delle “altre” professioni sanitarie
di Francesco Capri e Marcello Tarabusi
2' di lettura
La recentissima pronuncia della Ctp di Ancona n. 496/19offre lo spunto per ricapitolare la disciplina Iva delle “altre” professioni sanitarie: la prassi ha elaborato soluzioni spesso estemporanee, e diversificate per i vari professionisti coinvolti.
L’articolo 10 del Dpr 633/1972 prevede l’esenzioni Iva delle prestazioni sanitarie sulla base del duplice requisito soggettivo (esercizio di attività sanitaria vigilata) e oggettivo (prestazioni di diagnosi, cura o riabilitazione).
Un panorama ampio
Il panorama è piuttosto eterogeneo, perché il novero delle professioni sanitarie si è notevolmente ampliato con nuovi profili riconosciuti dal Minsalute negli anni, ma per molti il quadro resta ambiguo.
Non pone problemi la figura del fisioterapista, espressamente disciplinata da un decreto del ministero della Salute del 1994.
Le esenzioni
Sempre in virtù del riconoscimento espresso del Ministero, fruiscono della esenzione Iva anche il podologo (Dm 14/9/1994, n. 666) ed il logopedista (Dm 14/9/1994, n. 742) nonché il terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva ed il tecnico della riabilitazione psichiatrica (Dm 29/3/2001).
Più complessa risulta essere la posizione del massofisioterapista, nonostante l’apparente assonanza linguistica col fisioterapista. L’Agenzia delle Entrate assimila questa figura professionale al fisioterapista solo se si è in possesso di formazione triennale e si dispone di un titolo conseguito anteriormente al 17 marzo 1999 (da riportare peraltro sulla fattura o ricevuta emessa, al fine di consentire la detrazione Irpef quale spesa sanitaria).
Chiropratici ed osteopati
Vi sono poi casi, come i chiropratici e gli osteopati, che la legge qualifica come professioni sanitarie, ma mancano i relativi provvedimenti attuativi: la Agenzia delle Entrate segue una interpretazione restrittiva e tende a negare l’esenzione in assenza della disciplina di dettaglio.
Le recenti pronunce della Corte di Giustizia Ue e delle commissioni tributarie aprono però uno spiraglio per il riconoscimento della esenzione anche a questi profili.
Massaggiatori
Ancora più articolata la posizione del massaggiatore (definito anche massoterapista): le prestazioni erano ritenute esenti dall’Agenzia solo se erogate su prescrizione medica.
La Cassazione (sentenza n. 4403/2001) aveva peraltro affermato, in relazione ai periodi di imposta precedenti al 1994, che le attività di fisioterapia, fisiokinesiterapia e massoterapia integrassero già gli estremi delle prestazioni paramediche rese alla persona nell’esercizio delle arti sanitarie soggette a vigilanza ai sensi del testo unico delle leggi sanitarie, senza che costituisca elemento essenziale la prescrizione medica che, pertanto, allo stato dovrebbe ritenersi non necessaria.
Gli stabilimenti idroterapici
È infine riconosciuto dalla legge il massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici (abbreviato in MCB) quale “arte ausiliaria delle professioni sanitarie”; si ritiene che possa essere fatta valere l’esenzione solo se il trattamento è correlato a finalità di cura, comprovate dalla prescrizione medica.
La completa attuazione della riforma della legge Lorenzin (3/2012) e le sanatorie previste dalla Legge di bilancio 2009 dovrebbero finalmente superare l’attuale farraginosità e dare un quadro più certo e uniforme a tutte le figure dei sanitari.
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