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Maxi-bonus fiscali per privati e aziende che fanno donazioni di beni al non profit

Arrivano gli sconti fiscali allargati previsti dalla riforma del Terzo settore per le donazioni di beni da persone fisiche, enti e società a organizzazioni non lucrative

di Valentina Melis

Sostenibilità: istituzioni in campo con risorse e nuove norme

3' di lettura

L’impresa che dona un bene a una Onlus, a una organizzazione di volontariato o a una associazione di promozione sociale può dedurre dal reddito il valore del bene donato, fino al 10% del reddito complessivo dichiarato. Le persone fisiche, per le stesse donazioni, potranno scegliere fra la deducibilità dal reddito e la detrazione Irpef del 30% fino a 30mila euro all’anno (la percentuale sale al 35% se l’ente beneficiario è una organizzazione di volontariato).

Con la pubblicazione sulla «Gazzetta ufficiale» del decreto del ministero del Lavoro che disciplina le erogazioni liberali in natura a favore del Terzo settore (decreto del 28 novembre 2019, pubblicato sulla Gazzetta 24 del 30 gennaio 2020) , trova attuazione un altro pezzo della riforma.

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Finora le agevolazioni fiscali per le donazioni, che sono state allargate a partire dal 1° gennaio 2018 dal Codice del Terzo settore (Dlgs 117/2017, articolo 83), sono state applicabili solo alle donazioni in denaro.

Ora anche chi dona merci, materie prime o qualsiasi altro bene possa essere utile a un’organizzazione non profit, potrà avere i benefici fiscali previsti dal Codice. Il decreto attuativo ha stabilito infatti come debbano essere valutati i beni donati, quali sono i documenti da presentare per la donazione e per fruire degli sconti fiscali.

Le nuove agevolazioni
La deducibiltà della donazione in natura fino al 10% del reddito dichiarato - senza il tetto dei 70mila euro previsto fino al 2017 con la legge «Più dai, meno versi» - riguarda le persone fisiche, gli enti e le società. Se la deduzione supera il reddito complessivo dichiarato dal donatore, il beneficio fiscale «in eccesso» può essere fruito nei quattro anni successivi. La detrazione Irpef, invece, riguarda solo le persone fisiche.

I beneficiari delle donazioni agevolate, fino alla completa attuazione della riforma del Terzo settore, sono le organizzazioni con la qualifica fiscale di Onlus, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale.

I paletti per accedere ai bonus
Perché il donatore abbia diritto al beneficio, è essenziale che il bene ricevuto sia usato dall’organizzazione per svolgere la propria attività statutaria, ed esclusivamente per persguire «finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale».

Il decreto attuativo spiega come vada valutato il bene donato, per determinare poi il risparmio fiscale del donatore. In particolare, se il valore del bene supera 30mila euro, o se, per la natura dei beni, mancano criteri oggettivi per stabilirne il valore (si pensi ad esempio a un’opera d’arte), il donatore deve procurarsi una perizia giurata che attesti il valore di quanto donato. La perizia deve essere acquisita entro i tre mesi che precedono la cessione.

La donazione in natura deve risultare da un atto scritto, nel quale il donatore descrive i beni donati e il loro valore. L’ente destinatario dell’erogazione deve impegnarsi - nello stesso scritto - a usare direttamente i beni per la sua attività statutaria.

Le reazioni degli operatori
Per Nicola Bedogni, presidente dell’Assif, l’associazione italiana fundraiser, «la pubblicazione del decreto sui bonus per le donazioni in natura è fondamentale, anche se non è stata alleggerita - precisa- la parte burocratica che accompagna questo tipo di erogazioni liberali. Bisognerà anche chiarire se rientrino nelle nuove agevolazioni i beni donati per singoli eventi dell’organizzazione (come l’allestimento di una sala per un concerto, ad esempio), o per raccolte fondi. Sarà necessario capire, cioè - conclude Bedogni - se queste finalità possano essere ricondotte all’attività statutaria dell’ente».

Positivo anche il parere di Claudia Fiaschi, portavoce del Forum nazionale del Terzo settore: «Siamo soddisfatti - spiega - che sia stata disciplinata anche per le donazioni in natura la fase transitoria verso la piena operatività della riforma del Terzo settore. È positivo che l’ammontare dei benefici fiscali legati alle erogazioni in natura sia stato quantificato in base al valore normale del bene donato. Infine - conclude Fiaschi - anche la necessità della perizia per i beni di valore sopra 30mila euro è un elemento di trasparenza».

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