Agenzia delle dogane

Meno obblighi per la vendita di alcolici

di Andrea Taglioni

1' di lettura

Gli esercizi pubblici, di intrattenimento pubblico, gli esercizi ricettivi, i rifugi alpini, le mense aziendali e gli spacci annessi ai circoli privati non dovranno può denunciare all'ufficio doganale la vendita di prodotti alcolici. Il chiarimento arriva con la nota RU 113015 pubblicata oggi sul sito dell'agenzia delle Dogane.

Le precisazioni arrivano a seguito della modifica apportata dalla legge annuale per il mercato e la concorrenza (124/17) che ha escluso, in un'ottica di semplificazioni, l'obbligo della denuncia per gli esercenti l'attività di vendita di prodotti alcolici assoggettati ad accisa.

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La nota delle Dogane Ru113015

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Il provvedimento di prassi chiarisce che, ai fini dell'esonero dell'adempimento dichiarativo, occorre rifarsi a tutte quelle situazioni per le quali la vendita dei prodotti alcolici è indirizzata, a prescindere delle varie forme di commercializzazione previste dai vari settori economici, direttamente nei confronti del consumatore finale.

Così, ad esempio, sono esclusi dall'obbligo dichiarativo le attività temporanee di vendita all'interno di sagre, fiere, mostre e la vendita al dettaglio di bevande alcoliche con apparecchi automatici.

L'obbligo di denuncia e di licenza fiscale rimane in capo a coloro che vendono all'ingrosso o che gestiscono i depositi.

Pertanto, tutti gli esercenti che distribuiscono prodotti alcolici direttamente ai consumatori finali non devono più denunciare la loro attività ed agli stessi non deve più essere rilasciata la licenza fiscale.

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