ServizioContenuto basato su fatti, osservati e verificati dal reporter in modo diretto o riportati da fonti verificate e attendibili.Scopri di piùTutela del consumatore

Mercato libero luce e gas, per le famiglie scelta entro il 2024

Servizi, scadenze e tempi di accompagnamento predisposti dall'Autorità garante per evitare cattive sorprese sulle tariffe domestiche

di Maurizio Di Rocco

Bolletta della luce giu' del 55% nel secondo trimestre

6' di lettura

Il mio operatore luce e gas mi ha comunicato che da gennaio 2024 dovrò necessariamente optare per una offerta “di libero mercato”. Ho cercato di informarmi ma mi sembra tutto confuso e complicato. Come evitare brutte sorprese?
In effetti, orientarsi nel settore energia non è semplice, trattandosi di un settore in continua evoluzione e regolato da molteplici norme e regolamenti. In ogni caso, a oggi la situazione è la seguente: a partire dal 1° aprile scorso, il cosiddetto “Servizio di maggior tutela” ha cessato di essere operativo per le microimprese e per le forniture non domestiche, mentre per le utenze domestiche lo stesso servizio rimarrà disponibile fino al 10 gennaio 2024. Da quella data, pertanto, le condizioni economiche e contrattuali dei servizi di fornitura energia saranno solo quelle liberamente proposte dagli operatori del mercato, indipendentemente dalla tipologia di utenza interessata.

Come già avvenuto per le piccole e micro imprese, anche le utenze domestiche saranno comunque accompagnate gradualmente nel libero mercato, essendo prevista una fase di “transizione” che garantirà la continuità delle forniture fino a che il singolo utente non avrà individuato un nuovo operatore di riferimento. In particolare, per il settore energia elettrica, alle famiglie che non avranno scelto un fornitore del libero mercato entro gennaio 2024 verrà assegnato il “Servizio a tutele graduali” (Stg), ovvero la possibilità di continuare a godere di una fornitura a tariffe calmierate erogata da venditori selezionati dall’Autorità garante (Arera) sulla base di aste condotte su base territoriale

Loading...

La durata del “Servizio a tutele graduali” per le famiglie non è ancora stata definita ma è facile prevedere che si protrarrà per diverso tempo, considerando che per le piccole imprese lo stesso servizio è durato tre anni (a partire dal 1 luglio 2021), mentre per le microimprese resterà operativo per i prossimi quattro anni, a decorrere dal 1° aprile 2023.Nel settore del gas naturale, invece, l’articolazione dei servizi di tutela è piuttosto differente, stante la diversa struttura del mercato. Attualmente, oltre al “Servizio di Tutela Gas”, rivolto a tutti i clienti domestici e ai condomini con uso domestico con consumo non superiore a 200.000 metri cubi standard all’anno, esiste un servizio definito “Fornitore di ultima istanza” (Fui Gas), nel quale confluiscono i consumatori che, pur avendo diritto al servizio di tutela, si trovano temporaneamente senza un fornitore di gas per ragioni indipendenti dalla loro volontà, nonché un “Servizio di default distribuzione” (Fdd Gas) che si applica ai consumatori privi di fornitore che non rientrano nell’ambito della fornitura di ultima istanza. In entrambe i casi l’ente che si occupa di individuare i venditori di riferimento tramite procedure concorsuali è Acquirente Unico Spa, sempre su delega dell’Arera. La stessa società sarà competente anche a gestire la fase di transizione per il mercato domestico dopo il 10 gennaio 2024.

In vista di quella scadenza, comunque, l’Autorità garante si è già attivata per agevolare gli utenti nella scelta di un nuovo fornitore sul libero mercato, attivando due appositi portali web. Il primo portale di riferimento è il “Portale dei consumi” (raggiungibile direttamente anche all’indirizzo web www.consumienergia.it), che permette ad ogni consumatore di accedere ai dati inerenti la propria fornitura di energia elettrica e gas naturale, nonché alle principali informazioni tecniche e contrattuali che lo riguardano. Il secondo portale, invece, è il “Portale offerte” (www.ilportaleofferte.it), che consiste in un motore di ricerca in grado di fornire una comparazione immediata delle diverse offerte di energia elettrica e gas naturale presenti sul mercato, selezionabili e filtrabili dall’utente in base al proprio profilo ed alle proprie necessità.

Offerte “Placet” convenienti ma da rinnovare ogni anno

Nello scorrere le diverse proposte contrattuali dei venditori di energia mi sono imbattuto più volte nelle cosiddette offerte “placet”. Di cosa si tratta?
Le offerte “Placet” sono offerte predisposte per clienti di piccola dimensione il cui prezzo, pur essendo “libero”, è fissato a condizioni equiparate a quello del mercato tutelato (Placet, infatti è l’acronimo di “Prezzo libero a condizioni equiparate di tutela”). Si tratta, in sostanza, di offerte che presentano condizioni economiche liberamente stabilite dai venditori ma comunque basate su un'articolazione del prezzo e condizioni contrattuali di massima stabilite dall’Arera. Ciò detto, va precisato che questo tipo di offerte, pur avendo durata indeterminata, si rinnovano ogni 12 mesi: trascorso questo periodo di tempo, infatti, il venditore dovrà comunicare al cliente, in forma scritta, le condizioni economiche proposte per l’anno successivo, con un preavviso di almeno tre mesi, per dare modo al cliente di decidere se proseguire col medesimo contratto oppure cambiare offerta e/o fornitore.

Dal cambio di fornitore non può derivare doppia fatturazione

Volendo cambiare il mio fornitore di energia elettrica sono preoccupato dal rischio di dover subire una doppia fatturazione. Come posso tutelarmi?
In linea di massima il problema non dovrebbe mai verificarsi perché gli stessi dati di lettura del contatore, registrati in occasione del cambio fornitore, dovrebbero essere utilizzati sia dal vecchio che dal nuovo venditore. Specie per quanto attiene al settore dell’energia elettrica questo passaggio è ulteriormente facilitato dalla presenza di contatori elettronici consultabili da remoto dagli stessi operatori. Nella pratica, peraltro, non mancano i disguidi dovuti, per la maggior parte, a problemi di comunicazione tra fornitori oppure a problemi di contabilità interna.

Fermo restando che è sempre bene controllare con attenzione che l’ultima bolletta del vecchio fornitore riporti la dicitura di «bolletta di ultimo consumo» o «periodo di ultimo consumo», nel caso in cui pervenga una doppia richiesta di pagamento, il reclamo andrà inoltrato al venditore con cui non si ha avuto alcun contratto di fornitura nel periodo di consumo oggetto della bolletta, ovvero al vecchio oppure al nuovo venditore, a seconda dei casi. Fatte le opportune verifiche questo dovrà provvedere a rettificare la propria bolletta restituendo gli importi eventualmente già incassati entro i successivi 20 giorni.

Se fallisce la compagnia il servizio non viene interrotto

Se dovesse fallire il mio attuale fornitore di energia potrei rimanere senza luce o gas?
In entrambe i casi non c’è il rischio che un cliente possa subire l’interruzione della fornitura per cause indipendenti dalla propria volontà. Nel caso del gas naturale, infatti, qualora un cliente si dovesse trovare senza fornitura per cause imputabili al venditore la prosecuzione dell’erogazione del gas verrebbe automaticamente assegnata al Fornitore di ultima istanza (Fui) individuato dall’Arera e competente per l’area territoriale in cui si trova l’utenza, fino a che lo stesso cliente non avrà stipulato un nuovo contratto con un altro operatore. Nel caso dell’energia elettrica, invece, la fornitura verrebbe automaticamente assegnata ad un servizio «di ultima istanza», che per i clienti domestici corrisponde attualmente al Servizio di maggior tutela, fino a quando non verrà stipulato un altro contratto con un nuovo venditore.

Gruppi di acquisto energia: la spesa si fa più vantaggiosa

Recentemente ho sentito parlare dei Gruppi di acquisto energia, di che cosa si tratta?
Si tratta di gruppi, promossi da un soggetto “organizzatore” e finalizzati alla selezione di uno o più venditori per la fornitura di energia elettrica e/o del gas naturale che assicurino speciali tariffe dedicate ai soli appartenenti del gruppo. Una volta selezionate le offerte commerciali ritenute più vantaggiose, l’organizzatore del gruppo le propone, attraverso campagne di “adesione” permanenti o temporanee, ai singoli utenti interessati che, una volta iscritti al gruppo, potranno così stipulare il proprio contratto di fornitura col venditore prescelto alle condizioni concordate.

I gruppi di acquisto che aderiscono alle “Linee guida ad adesione volontaria” definite dall’Autorità garante (Arera), i cui nominativi sono elencati nel sito internet della stessa autorità, debbono rispettare particolari obblighi a tutela dell’utenza, tra cui: fornire adeguate informazioni circa i criteri di scelta delle offerte proposte e fornire ampia assistenza sia in merito agli adempimenti necessari per aderire al gruppo, che nella fase di stipula dei contratti con i venditori selezionati, oltre che nella successiva gestione delle eventuali segnalazioni pervenute dagli iscritti.

Codice del consumo e Arera fissano il perimetro delle regole

Quando si parla di libero mercato si pensa subito a un mercato senza regole. Esistono, invece, delle regole di riferimento generali a cui gli operatori debbono attenersi?
In realtà il mercato libero dell’energia è tutt’altro che libero, almeno con riferimento alle regole contrattuali di base che devono essere rispettate dagli operatori. Senza entrare nel merito delle numerose previsioni dettate dal Codice del Consumo e/o dalle delibere emanate dall’Autorità garante del settore (Arera), basti dire che la stessa Autorità, ancora nel 2020, ha emanato un Codice di condotta commerciale che stabilisce le regole minime di correttezza e trasparenza che gli operatori del settore energia devono rispettare nella promozione delle loro offerte e nella gestione dei loro contratti. Oltre a diverse regole generali di comportamento, il Codice impone diverse prescrizioni circa le informazioni che devono essere fornite ai clienti, ai documenti che debbono essere messi a loro disposizione, alle clausole principali che debbono essere riportate nei contratti, nonché ai criteri per l’indicazione dei prezzi.

Riproduzione riservata ©

loading...

Loading...

Brand connect

Loading...

Newsletter

Notizie e approfondimenti sugli avvenimenti politici, economici e finanziari.

Iscriviti