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Mirabelli: «41-bis, le limitazioni devono essere proporzionate allo scopo»

Cesare Mirabelli, presidente emerito della Corte costituzionale, analizza luci ed ombre dell’applicazione pratica delle norme sul cosiddetto carcere duro. Un regime speciale che riguarda oggi in Italia 728 detenuti

di Patrizia Maciocchi

"Cospito caso inedito, su diffida prevarra' magistrato"

4' di lettura

Le diverse posizioni sul 41-bis sembrano essere più il frutto di una visione platonica della norma che concreta. Per alcuni non va toccata. per altri abolita. Come si fa invece a tracciare una linea di demarcazione tra il rigore necessario per raggiungere l’obiettivo del legislatore e dunque evitare i contatti con l’esterno dei detenuti, scongiurando al tempo stesso il rischio di cadere in un trattamento inumano e degradante?

Molte delle posizioni contrapposte, radicalmente favorevoli o altrettanto radicalmente contrarie al 41 bis, sembrano essere pregiudiziali, a prescindere dal contenuto di questa disposizione e anche dalle criticità che può presentare. È una disposizione eccezionale innestata nell’ordinamento penitenziario e in origine limitata alla necessità di fronteggiare casi di rivolta o gravi situazioni di emergenza, sospendendo in alcuni istituti l’applicazione delle normali regole di trattamento dei detenuti per la durata strettamente necessaria per ripristinare ordine e sicurezza. Interventi legislativi successivi ne hanno ampliato e modificato la portata, prefigurando restrizioni necessarie. Le stratificazioni legislative ne hanno esteso l’applicazione e modificato il contenuto, applicandolo agli autori di gravi reati di criminalità organizzata, mafiosa, terroristica o eversiva, rendendolo uno strumento per fini di sicurezza pubblica.

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L’applicazione pratica del 41-bis è a volte soggetta alla discrezionalità del magistrato di sorveglianza o del direttore del carcere, come dimostrano le decine di sentenze con le quali la Cassazione analizza ogni giorno i ricorsi dei detenuti. Non in tutte le carceri italiane, la norma viene applicata allo stesso modo. Poi decide il giudice. Ma è dunque necessario avere dei buoni avvocati, e i mafiosi li hanno, per ottenere trattamenti più soft?

Le misure consentite dall’articolo 41-bis sono disposte dal ministro della Giustizia, anche a richiesta del ministro dell’Interno, e applicate a detenuti per criminalità organizzata, terroristica o eversiva. La finalità non è quella di imporre il “carcere duro” come pena aggiuntiva per determinati reati, ma di impedire che il detenuto possa mantenere il collegamento con l’associazione criminale alla quale appartiene. Ecco un elemento di non facile prova e che richiede una valutazione che deve tenere conto anche del ruolo rivestito nell’organizzazione criminale. Il provvedimento con il quale il ministro della Giustizia, sentito il Pubblico ministero e la Direzione nazionale antimafia, dispone l’applicazione dell’articolo 41-bis, ha carattere amministrativo e contro di esso può essere proposto reclamo al Tribunale di sorveglianza, le cui decisioni possono essere impugnate con ricorso alla Corte di cassazione. Se di fatto, e nonostante i ricorsi interni,si determina una lesione di diritti fondamentali, è possibile una tutela dinanzi alla Corte di Strasburgo. Esiste quindi una tutela dinanzi ad organi di giustizia indipendenti, le cui decisioni sono ponderate ed imparziali. I giudici non mancano di cogliere le criticità del sistema e di proporre alla Corte costituzionale dubbi sulla legittimità di singole norme. Come in ogni processo, la qualità della difesa aiuta a mettere in luce le criticità che si possono presentare, ma non ritengo che i Tribunali di sorveglianza e la Corte di cassazione siano meno attenti rispetto alla condizione del detenuto che non ha un buon avvocato.

Tutti gli elementi che non sono il risultato di un'applicazione rigida del 41-bis non creano forse il presupposto per rendere il carcere duro inutilmente afflittivo, con buona pace della funzione rieducativa della pena?

L’articolo 41-bis è una disposizione eccezionale, che limita diritti costituzionali, dei quali la persona è titolare anche se detenuta, e deve essere applicata in limiti rigorosi. È presente il rischio che si adottino misure che vanno oltre quanto sia indispensabile per garantire la sicurezza, o che alcune delle misure restrittive, che la legge consente, non siano ragionevolmente proporzionate rispetto al fine. L’articolo 41-bis non può essere usato per imporre una misura afflittiva ulteriore, come lascerebbe intendere la espressione invalsa di “carcere duro”. Si tratta di impedire i contatti e i collegamenti del detenuto con l’organizzazione criminale alla quale continua ad appartenere. Si può giustificare fino a quando questo pericolo sussiste e per le misure che siano concretamente adeguate e necessarie rispetto a questo fine.

La Corte europea dei diritti dell’uomo, pur salvando l’impianto della legge, è intervenuta più volte nei singoli casi per contestare la violazione della Convenzione. È accaduto per Bernardo Provenzano per la proroga del regime speciale malgrado la malattia. La stessa Consulta ha fatto cadere dei tasselli del 41-bis. Sono possibili dunque interventi mirati nel rispetto dello spirito della legge?

La Corte europea dei diritti dell’uomo ha ritenuto che l’articolo 41-bis si giustifica, in linea di principio, per ragioni di sicurezza pubblica e per fronteggiare situazioni di oggettiva pericolosità dei detenuti, deve essere rigorosamente giustificato e non può consentire trattamenti che di fatto, anche per le loro modalità, siano inumani o degradanti. È significativa la decisione della Corte di Strasburgo sul caso Provenzano. L’applicazione dell’articolo 41-bis non si salva sempre e comunque. La Corte costituzionale, in piena sintonia con la Corte di Strasburgo, ha precisato che limitazioni dei diritti fondamentali dei detenuti in regime differenziato possono essere ammesse solamente in quanto non dirette a determinare un sovrappiù di punizione, bensì esclusivamente se dirette a contenere la persistente pericolosità di singoli detenuti, autori di speciali gravi reati, impedendo i collegamenti con le organizzazioni criminali di appartenenza. Naturalmente se le limitazioni sono proporzionate rispetto a questo scopo, non irragionevolmente gravose, non vanifichino la finalità rieducativa della pena e non si risolvano in trattamenti contrari al senso di umanità. Valgano questi principi per avviare un dibattito sereno, diretto anche ad ispirare revisioni legislative del 41-bis, senza demolirlo e senza cristallizzarne il contenuto.

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