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Modelli Isa, voti con calcoli differenziati per il «premiale» e la selezione dei controlli

di Lorenzo Pegorin e Gian Paolo Ranocchi

4' di lettura

La nuova metodologia di valutazione dei risultati Isa ottenuti nei trienni 2019-21 e 2020-22, ai fini dell’analisi della selezione dei contribuenti da sottoporre a controllo, prevista dal decreto Semplificazioni (Dl 73/2022), non stimola l’adeguamento dei ricavi in dichiarazione. A sua volta, il regime premiale, rimasto ancorato anche per l’annualità 2021 ai soliti premi previsti fin dal debutto degli Isa – complice un quadro normativo che ne limita comunque lo spazio applicativo – non spinge il contribuente ad elevare i ricavi in dichiarazione per arrivare al voto minimo richiesto.

È questo il combinato disposto del quadro applicativo in vigore, che va sicuramente accolto con favore per quanto riguarda l’attività di selezione per l’accertamento, ma che – preso da solo – non stimola più di tanto i contribuenti a migliorare il proprio punteggio. Ciò detto, è fondamentale non confondere i piani applicativi per evitare errori su scelte strategiche.

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I voti per la selezione

L’articolo 24 del Dl 73, prevede che, ai soli fini dell’analisi della selezione dell’accertamento per il periodo d’imposta 2021, il punteggio Isa sarà pari al miglior voto ottenuto nel triennio 2019-21, e che, utilizzando le stesse modalità di computo, anche il punteggio Isa relativo al periodo d’imposta 2022 sarà pari al miglior voto derivante dall’applicazione degli indici per il triennio 2020-22.

In altre parole, sempre e solo ai fini della selezione, i punteggi Isa più bassi ottenuti dai contribuenti potranno essere mitigati dal miglior risultato ottenuto in una qualsiasi delle annualità del triennio considerato.

Ricordiamo che, ai fini della selezione per l’attività di accertamento di cui al comma 14 dell’articolo 9-bis del Dl 50/2017, vengono considerati i voti con punteggio pari o inferiore a 6.

I voti per il regime premiale

Diverso è invece l’ambito applicativo del regime premiale. Qui l’arco temporale di applicazione è ridotto (due anni anziché tre) e ci si deve riferire alla media aritmetica delle votazioni, e non al punteggio più alto nell’arco del triennio, come previsto dalla norma sulla selezione per l’attività di accertamento.

Con il provvedimento delle Entrate del 27 aprile 2022 sono stati infatti individuati i livelli di affidabilità fiscale ai quali sono collegati i benefici premiali relativi al periodo d’imposta 2021. Per il premiale relativo all’anno d’imposta 2022 bisognerà invece attendere l’anno prossimo (2023).

Il decreto, come dicevamo, offre la possibilità di raggiungere il voto che apre le porte al premiale con il raggiungimento del voto sulla singola annualità (2021) ma pure per il tramite della media semplice dei punteggi delle annualità 2020-21.

Si tratta, come ormai noto, dell’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti Iva , imposte dirette e Irap (voto 8 sull’annualità, 8,5 in media), dell’esonero dall’apposizione del visto di conformità o dalla prestazione della garanzia per i rimborsi Iva (voto 8 sull’annualità, 8,5 in media). L’esclusione dagli accertamenti analitico presuntivi richiede invece un voto pari a 8,5 sull’annualità e 9 in media, mentre l’esonero dall’applicazione della disciplina delle società non operative esige un voto pari 9 sull’annualità e 9 in media. L’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo (il reddito complessivo accertabile non deve eccedere di due terzi il reddito dichiarato) impone un voto pari 9 sull’annualità e 9 in media.

L’anticipazione di un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento invece prevede il voto pari a 8 guadagnabile solo sulla singola annualità (2021).

Se è vero che la “spinta” verso il premiale rimane piuttosto debole, va detto che il contesto premiale non può prescindere dal contenuto dell’articolo 9-bis citato, che ha tipizzato numero e categoria dei benefici accordabili ai contribuenti e che è rimasto, nonostante tutto, invariato negli anni.

Tant’è vero che sarebbe proprio su quest’ambito che bisognerebbe agire per dare uno slancio nuovo allo strumento premiale che così com’è rimane destinato a non decollare.

Gli esempi

Integrativa e selezione

Ditta individuale assoggettata ad Isa con punteggio pari a 5 sul 2019, 3 sul 2020 e 4,5 sul 2021. Il contribuente, avvedutosi di un errore nella dichiarazione del 2020, si ravvede e con il modello integrativo matura un voto 6,5 ai fini Isa.

La circolare 16/E/2020 afferma che devono essere sempre considerati rilevanti ai fini delle attività di analisi del rischio gli esiti dell'ultima dichiarazione pervenuta.

In questo caso la dichiarazione integrativa garantisce (applicando letteralmente l’articolo 24 del Dl 73/2022), il contribuente nel triennio considerato

Integrativa e premiale

Ditta individuale assoggettata a Isa con punteggio pari a 7 sul 2020 e 7,85 sul 2021. Il contribuente, avvedutosi di un errore sulla dichiarazione del 2020, si ravvede e con il modello integrativo matura un voto pari a 10 ai fini Isa.

Il grado di affidabilità, anche ai fini del regime premiale, si vaglia «sulla base dei dati dichiarati entro i termini ordinariamente previsti». L’integrazione di qualsiasi elemento rilevante ai fini Isa successivamente al termine di presentazione della dichiarazione, in occasione o meno del ravvedimento operoso, inibisce il premiale

Tardiva e premiale

Ditta individuale assoggettata a Isa con punteggio pari a 10 sul 2020 e 7,90 sul 2021.

Il contribuente ha inviato con dichiarazione tardiva (nei 90 giorni) il 16 dicembre 2021 la dichiarazione relativa al periodo d’imposta 2020.

L’Agenzia con la risposta a interpello 31/2020 conferma la possibilità di accedere al regime premiale (articolo 9-bis, comma 11, Dl 50/2017) anche in caso di dichiarazione tardiva. Anche in questo caso rimane necessario che il modello Isa sia fedelmente e correttamente compilato

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