Moratoria sui mutui prima casa, le regole dal 2021: coperte le stipule fino a 250mila euro e serve l’Isee
Il fondo Gasparrini opererà fino a esaurimento risorse, ma alcune delle deroghe attivate nel 2020 non sono più attive: esclusi dalla misura i lavoratori autonomi e chi ha acquistato con garanzia statale
di Raffaele Lungarella
3' di lettura
I decreti legge emanati per attenuare gli effetti del Covid-19 hanno allargato il ventaglio dei soggetti che possono beneficiare del fondo Gasparrini. Il fondo opererà, come è scritto nella legge che lo istituisce, fino all’esaurimento delle sue risorse. E il Dl 18/2020 gli ha allungato la vita, finanziandolo con 400 milioni.
Istituito con la legge 244 nel 2007 e gestito da Consap (una società del Mef), permette a chi ha fatto un mutuo per l’acquisto della prima casa, e si trova difficoltà finanziarie non per sua volontà, di chiedere la sospensione dell’ammortamento del mutuo prima casa, senza che la banca debba considerare il suo credito inesigibile e avviare le procedure esecutive immobiliari per recuperarlo.
Prima del virus l’accesso a questo fondo era consentito ai mutuatari che avevano perso il lavoro dipendente anche se a tempo determinato o parasubordinato, oppure a seguito della loro morte o per grave handicap o invalidità. Per far fronte agli effetti della diffusione del Covid-19, il legislatore ha aperto le porte del fondo anche a chi ha avuto, dopo il 21 febbraio 2020, una sospensione dal lavoro o una riduzione dell’orario per almeno 30 giorni consecutivi.
La possibilità di ricorrere al fondo era stata estesa anche ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che avevano accusato un calo di fatturato. Per essi, però, si è trattato di un’apertura a tempo: lo scorso 17 dicembre si è esaurito il periodo di nove mesi in cui potevano avvalersi di quella opportunità; finora nessuna norma lo ha allungato.
Da quella stessa data in poi (per effetto della mancata proroga dell’articolo 54, comma 1, del Dl 18/2020 così come convertito con legge 27/2020) è venuta meno anche la possibilità di chiedere l’intervento del fondo per mutui fino 400mila euro e si torna, perciò, al limite massimo dei 250mila euro di partenza. Decade anche la possibilità di accedere al fondo senza Isee: dal 17 dicembre è stato ripristinato il limite dei 30mila euro di Isee che il mutuatario non deve superare per fruire della garanzia pubblica. Scaduta anche la possibilità di fare domanda per le cooperative edilizie e per tutti coloro che hanno acceso il mutuo grazie alla garanzia del Fondo prima casa, per lo più precari o giovani coppie.
Il Dl Ristori (137/2020), invece, ha prorogato il termine per l’applicazione di altre due deroghe, ai criteri ordinari, introdotte con il Dl 23/2020 (decreto Liquidità). Fino al 9 aprile del 2022 sarà possibile chiedere di beneficiare del fondo anche per i mutui in ammortamento da meno di un anno; inoltre, è stata spostata avanti di un anno, al 31 dicembre 2021, la data entro cui la banca, ricevuta la domanda di moratoria e verificatane la regolarità, fa scattare la sospensione del pagamento dalla prima rata in scadenza dopo la presentazione della richiesta.
Durante la moratoria il fondo si accolla il 50% degli interessi maturati. Così, per il mutuatario che è quasi alla fine dell’ammortamento (quando con le rate si restituisce soprattutto capitale e si pagano pochi interessi) il vantaggio non è tanto nel risparmio sugli interessi quanto nella possibilità stessa di poterne interrompere il pagamento, con la speranza di poterlo riprendere il prima possibile e salvare la casa. Il tempo massimo a disposizione è di 18 mesi, ma la durata della moratoria è modulata in base alla causa di accesso al fondo oppure alla durata della sospensione lavorativa o della riduzione di orario.
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