musei e biennali

Mostre: più rigore scientifico per ottenere i benefici fiscali

di Marilena Pirrelli

4' di lettura

Da oggi c'è una valutazione uniforme per gli organizzatori di mostre che chiedono al Mibact la dichiarazione di rilevante interesse culturale o scientifico che consente di godere della detrazione fiscale del 22,25% del premio relativo alla giacenza delle opere durante le mostre e del 15,50% del premio assicurativo relativo ai trasporti delle opere (Legge 28/2/1983, n.53), nonché la deducibilità delle erogazioni effettuate per l'organizzazione di mostre.

Un bel risparmio per chi deve assicurare, organizzazione privata o istituzione pubblica che sia, le opere in movimento per le esposizioni: nel 2016 sono stati 44 i procedimenti dichiarativi dell'interesse culturale con benefici per gli organizzatori di alcune decine di migliaia di euro. Sinora la dichiarazione era a discrezione degli uffici predisposti del Mibact. Aver scritto le regole con una circolare indirizzata ai direttori dei musei autonomi, ai direttori dei poli regionali, alla Direzione Generale Archeologia Belle arti e Paesaggio è un passo avanti verso la trasparenza, si tratta di una sorta di guida che definisce l'iter e i parametri valutativi per l'ottenimento della dichiarazione di rilevante interesse culturale o scientifico di mostre che possono contenere sia opere pubbliche che private.

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La circolare 7/2018

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La circolare 7/2018 porta la firma della Direzione Generale Musei, nelle persone del direttore generale Antonio Lampis e di Antonio Tarasco, direttore del Servizio I. I criteri e le modalità sono naturalmente armonizzati con il Codice dei beni culturali e del paesaggio. Prima della riforma Franceschini non vi era una procedura e ogni direzione generale (archeologia, paesaggio, ecc..) stabiliva da sola i criteri di dichiarazione, ora tutto farà riferimento alla Direzione Generale musei.

La circolare, tuttavia, non ha previsto un ulteriore passaggio relativo alla remunerazione dei prestiti nelle mostre, infatti, a fronte del beneficio fiscale derivato dalla dichiarazione di interesse si sarebbe potuto inserire una remunerazione per i servizi amministrativi a terzi, forniti sino ad oggi a titolo gratuito dagli uffici del ministero. Ipotesi che nel testo “Il patrimonio culturale modelli di gestione e finanza pubblica” il professor Tarasco aveva ipotizzato. Non solo, si sarebbe potuto anche prevedere una remunerazione per i prestiti “riconducendo il prestito dei beni culturali pubblici, come le collezioni museali, all'istituto delle concessioni d'uso dei beni pubblici e quindi agli articoli 106 e 107 del Codice Civile con ogni effetto giuridico previsto incluso l'obbligo di pagamento di un canone” scrive nel volume Tarasco, “mentre la prassi dilagante va nel senso di concedere gratuitamente i beni di collezioni e depositi museali in occasione di mostre in Italia e all'estero”.

I valori in campo. Se il prestito di opere pubbliche avesse un valore economico sarebbe facile verificare i mancati introiti del Mibact. Nel 2016 i prestiti di 844 beni culturali – rileva Tarasco nel suo libro – per 121 mostre realizzate all'estero con un valore delle opere concesse in uso è stato pari a 1,169 miliardi di euro. Se a tale valore si applicasse un canone concessorio dell'1% sul valore assicurativo si arriverebbe a un introito di oltre 11,5 milioni di euro, che in nome della reciprocità degli scambi tra le istituzioni museali potrebbe essere richiesto solo al 50% degli enti richiedenti portando al Mibact un incasso di oltre 5 milioni, conclude Tarasco.

Quali sono i parametri contenuti nella circolare 7/2018 in base ai quali verrà valutata la richiesta? Qual è l'iter per la presentazione dell'istanza e la documentazione necessaria? Presupposto necessario per l'ammissibilità è che la mostra o l'esposizione abbiano ad oggetto “beni culturali”. Sono quindi escluse le opere contemporanee, le mostre, le esposizioni o altre iniziative culturali riferite a opere di autori viventi o la cui esecuzione non risalga a oltre 70 anni. Nel caso di eventi che presentino una o più opere riferite ad autori viventi o la cui esecuzione risalga a meno di 70 anni, la valutazione sull'ammissibilità sarà effettuata sulla base del valore scientifico complessivo del progetto.

Criteri di valutazione. Mostre o esposizioni, per essere dichiarate di interesse culturale o scientifico, dovranno essere caratterizzati, in tutto o in buona parte, dai seguenti sette criteri e nella valutazione, i sette criteri - specifica la DG Musei - saranno considerati in modo combinato.

Si guarderà innanzitutto al contributo innovativo del progetto, sia in relazione al tema indagato sia in relazione all'originalità con cui il tema viene presentato con scoperte, nuove ricerche, acquisizioni e ricostruzioni. Sarà valutata l'importanza attribuita, dove possibile, alla relazione con il contesto geografico di riferimento, ai fini di una valorizzazione diffusa del territorio. Terzo criterio menzionato la completezza e la chiarezza del percorso espositivo, rilevabili nell'organizzazione dell'allestimento e nella selezione delle opere. Si guarderà poi, alla presenza di un catalogo edito corredato da saggi critici, dalla schedatura delle singole opere e bibliografia, da cui emergano le tesi e i risultati culturali e scientifici dell'evento.

Attenzione anche alla rilevanza delle opere in rapporto al tema proposto, particolarmente se presenti opere raramente circolanti e quindi di più difficile accessibilità per il pubblico. Sarà valutata anche l'esistenza di accordi con istituzioni scientifiche e culturali, europee e internazionali, riscontrabile anche nella pluralità degli enti di provenienza dei beni esposti in mostra. Infine, si valuterà anche la presenza di apparati didattici e divulgativi a corredo del percorso espositivo, con particolare attenzione all'uso di nuove tecnologie, e la creazione di contenuti aggiuntivi attraverso canali di comunicazione istituzionali.

Iter di riconoscimento. L'istanza dovrà essere trasmessa al Direttore del Servizio I “Collezioni museali” della DG Musei del Mibact all'indirizzo PEC mbac-dg-mu.servizio1@mailcert.beniculturali.it. Copia della stessa va, inoltre, inviata alla Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Mibact all'indirizzo PEC mbac-dg-abap.servizio4@mailcert.beniculturali. Questo perché la DG Archeologia, Belle Arti e Paesaggio possa rilasciare il proprio parere di competenza.

La domanda deve essere corredata dalla documentazione richiesta e dall'apposito modello di richiesta. Tra i documenti richiesti, oltre al progetto della mostra, importante è la dichiarazione dell'entità del beneficio fiscale ottenibile dal richiedente per effetto della dichiarazione di rilevante interesse culturale o scientifico. Terminata l'istruttoria e acquisiti i necessari pareri, la DG Musei emette il decreto di dichiarazione di rilevante interesse culturale o scientifico o il decreto di rigetto della stessa. Tali decreti dovranno essere emanati entro il termine di 90 giorni.

Insomma la mostra, oltre ad avere un vantaggio fiscale, avrà una sorta di certificazione dal Mibact motivata con giudizio critico. In genere a chiederla sono organizzatori pubblici e privati, fondazioni e associazioni come è già accaduto per Fendi, Aquileia e Metamorfosi.

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