Multe e tasse non pagate, ecco quali sono garanzie e rateazioni per i debitori
Importante principio dettato circa i coobbligati solidali, paritetici o dipendenti
di D.D.Lu.Lo.
3' di lettura
Uno dei pilastri su cui si fonda la riforma della riscossione è quello della tutela dei diritti dei debitori. Sotto questo profilo, si delineano vari interventi che vanno dalla durata delle dilazioni con l’agente della riscossione sino alla previsione di adeguate garanzie nelle procedure di recupero forzoso, anche con riferimento ai coobbligati solidali, paritetici o dipendenti.
Rateazione massima
Si dispone innanzitutto la progressiva stabilizzazione a 120 rate mensili della durata massima delle rateazioni con l’agente della riscossione. Attualmente la rateazione ordinaria non può eccedere le 72 rate mensili, salva una sola possibilità di proroga; mentre la “maxi rateazione” a dieci anni è accessibile solo in presenza di stringenti condizioni di legge, che guardano al valore dell’Isee, per le persone fisiche, o all’indice di liquidità, per le imprese.
Coobbligati e condebitori
Molto interessante, oltre che pienamente condivisibile, è inoltre il principio dettato in materia di recupero nei confronti dei coobbligati solidali, paritetici o dipendenti.
I primi (coobbligati paritetici) si connotano per realizzare il presupposto d’imposta, alla pari dei contribuenti (ad esempio, i contraenti nell’imposta di registro). I secondi (coobbligati dipendenti) fanno discendere la loro responsabilità dall’obbligazione contratta, a monte, in via principale dall’unico contribuente: si pensi ai soci di società di persone. Al riguardo, la giurisprudenza di Cassazione sembra orientata in via prevalente a ritenere sufficiente la notifica al coobbligato della cartella di pagamento (in caso di procedura diversa dall’accertamento esecutivo) o addirittura della sola intimazione di pagamento, mentre l’accertamento andrebbe inviato al solo debitore “principale” (Cassazione, 28709/20). Si aggiunga a ciò l’orientamento di vertice secondo cui è sufficiente che i termini di decadenza per l’invio della cartella o dell’atto di accertamento siano rispettati nei confronti di uno solo dei debitori, mentre gli altri possono essere raggiunti nei più ampi termini prescrizionali (di regola dieci anni).
L’intervento previsto nella legge delega dovrebbe modificare questo assetto, in primo luogo imponendo l’invio dell’accertamento esecutivo a tutti i soggetti coinvolti, e poi, si spera, disponendo l’obbligo del rispetto dei termini di decadenza nei riguardi anche dei coobbligati, così evitando di esporre i condebitori, a tempo indeterminato, alle azioni di recupero.
Contraddittori preventivi
Sulla medesima scia si segnala una modifica apportata nel corso dell’approvazione della legge delega, secondo cui occorre «assicurare un’adeguata tutela del contribuente nel corso delle attività istruttorie poste in essere dall’amministrazione finanziaria». Viene naturale proporre una connessione ideale con il diritto al contraddittorio preventivo, pure oggetto di diverse norme nella delega fiscale. Il riferimento è in particolare agli articoli 17, comma 1, lettera b), e 4, primo comma, lettera f), che valorizzano il contraddittorio preventivo come principio fondante dei rapporti tra Fisco e contribuente (si veda Il Sole 24 Ore del 14 agosto).
Si tratterebbe di un vero salto di qualità, atteso che l’esigenza di un contatto preliminare con i soggetti passivi era stata sinora affermata essenzialmente nelle procedure di accertamento e non in quelle di recupero coattivo. Se così fosse, si recupererebbero gli insegnamenti delle Sezioni Unite della Cassazione manifestati nella nota sentenza 19667/2014, in materia di preavviso di ipoteca, poi inopinatamente superati dalle successive Sezioni Unite 24823/2015.
A ben vedere, l’istituto del contraddittorio preventivo, nella sua configurazione a livello di diritto Ue, non è tassativamente confinato alla fase di controllo della posizione del contribuente, coinvolgendo la totalità dei casi in cui il privato è destinatario di provvedimenti della pubblica amministrazione che possano incidere sulla sua sfera patrimoniale. Si può pertanto auspicare, ad esempio, l’introduzione dell’obbligo di notificare preventivamente il pignoramento presso terzi al debitore e non solo al terzo pignorato.
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