ServizioContenuto basato su fatti, osservati e verificati dal reporter in modo diretto o riportati da fonti verificate e attendibili.Scopri di piùLa sentenza della Corte

Mutui, la Ue «salva» le banche: rimborsi limitati per l’estinzione anticipata

Il diritto al rimborso anticipato non include le spese indipendenti dalla durata del contratto

di Federica Pezzatti

Il mutuo oggi non è più per tutti

2' di lettura

La Corte europea salva le banche. Sull’annosa questione, aperta proprio dai giudici di Lussemburgo con il caso Lexitor, dei rimborsi per estinzione anticipata dei propri mutui, ha chiarito che il consumatore può quindi soltanto esigere una riduzione degli interessi e dei costi che dipendono dalla durata del credito.

Ad aprire questa pagina il Verein für Konsumenteninformation (VKI), un’associazione per la tutela degli interessi dei consumatori, che ha contestato dinanzi agli organi giurisdizionali austriaci una clausola standard utilizzata dalla UniCredit Bank Austria nei suoi contratti di credito immobiliare, che riguarda il rimborso anticipato del credito da parte del consumatore. Secondo questa clausola gli interessi nonché i costi dipendenti dalla durata del credito vengono ridotti proporzionalmente, mentre invece «le spese di gestione indipendenti dalla durata del credito non vengono rimborsate, neppure proporzionalmente».

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Spese da ridurre in proporzione alla durata

Il VKI ritiene che anche le spese indipendenti dalla durata del credito dovrebbero essere ridotte proporzionalmente, e al riguardo si appella alla direttiva 2014/17 in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali. Di qui la richiesta della Corte suprema austriaca, che ha interrogato la Corte di giustizia proprio sulla direttiva 2014/17, chiede se una normativa nazionale che prevede che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, in caso di rimborso anticipato del medesimo, includa soltanto gli interessi e i costi che dipendono dalla durata del credito.
La Corte risponde a tale questione dichiarando che la direttiva 2014/17 non osta a una simile normativa.

Secondo la Corte, infatti, il diritto alla riduzione in questione mira ad adattare il contratto di credito in funzione delle circostanze del rimborso anticipato. Tale diritto non include quindi i costi che, indipendentemente dalla durata del contratto, siano posti a carico del consumatore a favore sia del creditore che dei terzi per prestazioni che siano già state eseguite integralmente al momento del rimborso anticipato. Ad incidere sulla decisione hanno molto probabilmente pesato anche le conclusioni dell’avvocato generale presso la Corte di Giustizia, che nella sua relazione aveva proposto proprio in via principale di limitare il rimborso in caso di estinzione anticipata ai soli costi recurring (così implicitamente criticando la sentenza Lexitor) e in via subordinata di prevedere la restituzione, pro quota, dei soli costi upfront che rappresentano un'effettiva remunerazione del creditore, con esclusione di quelli destinati a terzi.


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