Bonus casa, nei condomìni rivoluzione Soa: ora serve un’attestazione per le imprese
Nuova tagliola per i lavori privati: l’attestazione Soa diventa obbligatoria dal 1° luglio nei cantieri di importo superiore ai 516mila euro che ottengono incentivi fiscali
di Giuseppe Latour
I punti chiave
3' di lettura
La rivoluzione delle Soa nei lavori collegati ai bonus edilizi parte dal primo luglio. E porterà i condomini a dover controllare che le imprese alle quali affidano i lavori abbiano un’attestazione, tipica degli appalti pubblici. Altrimenti, i bonus casa andranno in fumo. La stretta messa in piedi il 21 maggio del 2022, con l’articolo 10-bis del decreto legge 21/2022, dopo una lunga e travagliata fase transitoria, diventa pienamente operativa. Così, l’attestazione Soa diventa obbligatoria anche nei lavori privati di importo superiore ai 516mila euro che ottengono incentivi fiscali. Non basterà più avere sottoscritto un contratto che porti al rilascio della Soa.
Cosa cambia
La novità è nata con l’obiettivo di aumentare il livello di qualificazione delle imprese che effettuano grandi lavori per i quali si ottengono i bonus. Il concetto è che, vista la grande quantità di risorse pubbliche investite dall’Erario, andava chiusa la stagione dei soggetti che si improvvisano costruttori.
Lo strumento scelto per raggiungere questo scopo è l’attestato rilasciato da una Società organismo attestazione (Soa, soggetto di diritto privato vigilato dall’Anac), che oggi serve nelle opere pubbliche di importo superiore ai 150mila euro. Per il rilascio della qualificazione Soa si verifica una lunga serie di requisiti. Soprattutto, si fanno verifiche su capacità economica (misurando i lavori eseguiti in passato), attrezzature, personale dipendente. È impossibile che un’impresa appena costituita, e magari improvvisata, ottenga una qualificazione.
Le reazioni
«È una norma che abbiamo promosso - spiega il vicepresidente Ance, Stefano Betti -, l’avevamo chiesta ben prima e, se ci avessero dato ascolto, forse avrebbe aiutato sulle frodi, soprattutto sul bonus facciate». Per i costruttori, infatti, «siamo in presenza di appalti tra privati ma i soldi delle agevolazioni sono pubblici. Per questo motivo, partire con imprese professionali per realizzare gli interventi è fondamentale su tutti i livelli».
D’altronde - ricorda ancora Betti - «anche nella ricostruzione post sisma sono state inserite forme di garanzia con il sistema della Soa. È l’unico sistema che garantisce la qualità degli appaltatori, lo supportiamo e continueremo a farlo».
La circolare 10/E
Su questo obbligo è di recente intervenuta anche la circolare 10/E dell’agenzia delle Entrate, che ha chiarito che l’obbligo di attestazione Soa riguarda tutti i bonus casa, non solo il superbonus. Inoltre, è stato precisato il calendario. Bisogna ricordare che la norma era accompagnata da una fase transitoria complessa. Ci sono stati tre momenti: il 21 maggio 2022, data di entrata in vigore, il 1° gennaio 2023, data in cui inizia la sua piena operatività, e il 1° luglio 2023, data in cui la norma va a regime.
L’Agenzia ha chiarito che, per i contratti di appalto e subappalto stipulati a decorrere dal 21 maggio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, relativi a lavori che si protraggono oltre il 31 dicembre 2022, «è necessario, ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del decreto Rilancio, acquisire la certificazione Soa, per lavori di importo superiore a 516mila euro o, almeno, documentare l’avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio dell’attestazione». Se i lavori si sono chiusi entro il 31 dicembre, non serve avere la Soa.
Le novità di luglio
A partire dal 1° luglio 2023, infine, per ottenere i bonus casa «l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516mila euro deve essere affidata, esclusivamente, alle imprese in possesso della certificazione Soa al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o di subappalto, non essendo sufficiente la sottoscrizione da parte dell’impresa di un contratto con l’ente certificatore finalizzato al rilascio della predetta certificazione».
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