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Con avviso pubblico del 24 febbraio, è stato prorogato a lunedì 20 marzo 2023, ore 12 (invece del 1° marzo) il termine iniziale di presentazione della domanda per aderire alle agevolazioni sugli investimenti da 500mila a 10 milioni di euro previste dal Fri-Tur, l’incentivo per migliorare i servizi di ospitalità e potenziare le strutture ricettive (articolo 3, Dl 152/21 convertito dalla legge 233/21).
Prorogato anche il termine finale che ora scade alle ore 12 di giovedì 20 aprile.
La proroga consente alle imprese di acquisire la documentazione necessaria, come previsto dal Dm 28 dicembre 2021 e dall’avviso pubblico Minturismo n. 1693/23 del 28 gennaio 2023.
Inoltre dal 30 gennaio 2023 è già disponibile la piattaforma, gestita da Invitalia, che esaminerà le domande secondo l’ordine cronologico di presentazione, verificherà la sussistenza delle condizioni, l’ammissibilità e la validità tecnico-economica e finanziaria del soggetto beneficiario e del programma di investimento e valuterà l’ammissibilità, la pertinenza e la congruità delle spese ammissibili. Gli incentivi sono articolati nel binomio:
«Contributo diretto alla spesa (contributo in conto impianti)» nella misura massima del 35% dei costi ammissibili, in base alla dimensione dell’impresa e alla localizzazione dell’investimento;
«Finanziamento agevolato», al tasso fisso dello 0,50% con durata minima 4 anni e massima 15 anni inclusi tre anni (massimi) di preammortamento.
Al finanziamento agevolato è associato un finanziamento bancario, di pari importo e durata, erogato dalla banca finanziatrice a tasso di mercato.
Sono state pubblicate 24 faq che chiariscono alcuni dubbi delle imprese in merito ai beneficiari, agli interventi e alle spese ammissibili, agli incentivi riconoscibili e alle modalità di presentazione della domanda.
In particolare:
le imprese operanti «esclusivamente» nel settore della ristorazione non possono accedere al beneficio;
il programma di investimento può riguardare solo la realizzazione di lavori di ristrutturazione di infrastrutture già esistenti;
possono essere agevolati solo programmi di investimenti iniziati “successivamente” alla presentazione della domanda di incentivo; non è considerato avvio del programma l’acquisto del suolo aziendale e i lavori preparatori le cui spese non sono comunque agevolabili;
l’impresa è tenuta ad assicurare la copertura integrale del programma di investimento, inclusi i costi necessari, ma non ammissibili e l’Iva complessiva, apportando le risorse finanziarie non agevolate;
l’asseverazione di stima dei costi deve essere firmata da un professionista indipendente nell’ambito del settore da agevolare (ingegnere, architetto, eccetera) e quindi non da commercialista/revisore legale;
l’attestazione della delibera di finanziamento da parte di una banca dovrà essere allegata alla domanda e non potrà essere inviata successivamente.
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