Nella delega fiscale un pacchetto ad hoc per i lavoratori autonomi
Oltre alla neutralità fiscale delle operazioni di aggregazione e riorganizzazione degli studi la riforma prevede diverse misure finalizzate a semplificare i criteri di determinazione del reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni
di Gianluca Dan
3' di lettura
Semplificazione e riorganizzazione dei criteri di determinazione del reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni. È questo l’incipit della delega fiscale per la revisione del sistema di imposizione dei professionisti.
In particolare, oltre alla neutralità fiscale delle operazioni di aggregazione e riorganizzazione degli studi professionali, comprese quelle riguardanti il passaggio da associazioni professionali a società tra professionisti (si veda il Sole 24 Ore del 20 marzo), si prevede di eliminare le disparità di trattamento tra l’acquisto in proprietà e quello in leasing degli immobili strumentali anche se adibiti promiscuamente all’esercizio dell’arte o professione e all’uso personale o familiare del contribuente.
Gli immobili-studio
Oggi la norma consente di dedurre dal reddito professionale i canoni per gli immobili detenuti in locazione e i canoni di leasing, in un periodo non inferiore a dodici anni, escludendo però la deducibilità delle quote di ammortamento in caso di acquisto in proprietà.
A dimostrare l’irragionevolezza dell’attuale disposizione si pensi che alcuni professionisti possono dedurre le quote di ammortamento ma solamente se hanno acquistato l’immobile fino al 14 giugno 1990 o nella “finestra temporale” che va dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2009 con riduzione dell’aliquota ad un terzo per il triennio indicato.
Per gli immobili utilizzati promiscuamente è invece attualmente deducibile solo il 50% della rendita catastale dell’immobile di proprietà o posseduto a titolo di usufrutto o di altro diritto reale, a condizione che il contribuente non disponga nello stesso Comune di un altro immobile adibito solo all’attività professionale.
Le ritenute d’acconto
Molto richiesta dal mondo professionale è anche la modifica della disciplina delle ritenute d’acconto. Per evitare situazioni creditorie, in applicazione dell’attuale ritenuta d’acconto del 20%, si prevede la riduzione delle ritenute operate sui compensi dei professionisti che si avvalgono in via continuativa e rilevante dell’opera di dipendenti o di altre tipologie di collaboratori. Oggi la ritenuta al 20% sui corrispettivi percepiti determina, nei soggetti che hanno molte spese, quali quelle per dipendenti o collaboratori, un ammontare di “trattenute” superiore all’imposta lorda con conseguente insorgere di sistematiche situazioni creditorie.
La delega, pur non indicando i parametri della riduzione delle future ritenute, introduce un sistema simile a quello applicabile agli agenti di commercio per i quali, se dichiarano che si avvalgono in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi, la ritenuta è commisurata al 20% dell’ammontare delle provvigioni.
Le spese
Il disegno di legge stabilisce inoltre che dovranno concorrere a formare il reddito di lavoro autonomo tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo conseguiti nel periodo d’imposta in relazione all’attività professionale, ad esclusione delle somme percepite a titolo di rimborso spese sostenute e riaddebitate al cliente che divengono non deducibili dal reddito dell’esercente arte o professione.
Si introdurrà pertanto nel Tuir una modifica alla definizione del reddito simile a quella oggi vigente per i lavoratori dipendenti. L’unica esclusione alla formazione del reddito sarà rappresentata dai rimborsi spese riaddebitati al committente che oggi vengono assoggettati ad imposizione con deduzione del relativo costo e domani non saranno imponibili né deducibili.
Anche il criterio di imputazione temporale dei compensi subirà un cambiamento perché dovrà essere allineato a quello di effettuazione delle ritenute da parte del committente.
In questo caso si sovverte l’attuale regime che fa riferimento all’imputazione del compenso al momento dell’accredito del bonifico e non al momento dell’effettuazione della ritenuta. La modifica impatterà sugli incassi a cavallo d’anno, bonificati al 31 dicembre ma incassati nell’anno successivo.
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