Netflix & co., come si è arrivati al raddoppio degli obblighi di investimento
È nel 2007 che appaiono le prime indicazioni normative sui servizi on demand. Ora l’aumento con il nuovo decreto per recepire la direttiva sui Servizi Media Audiovisivi
di Andrea Biondi
I punti chiave
5' di lettura
I giganti dello streaming, da Netflix in giù, avranno obblighi di maggiore investimento in produzioni audiovisive europee e italiane. In termini pratici, dal 12,5% dei propri introiti netti in Italia attuali al 25% del 2025. Buone notizie insomma per l’ecosistema della produzione audiovisiva italiana (anche se il presidente Anica Francesco Rutelli ha invitato a fare attenzione onde evitare di scadere in «sbarramenti anticompetitivi, in particolare per il video on demand») e meno buone per Netflix, Amazon Prime Video e tutti i player del videostreaming che potrebbero trovarsi obbligate a un maggiore esborso.
Per intendere la questione occorre innanzitutto chiarire bene i contorni dell’intervento normativo. Si tratta di uno schema di decreto legislativo per recepire la direttiva europea i cui contenuti sono poi sintetizzati a livello nazionale nel Tusmar (Testo unico servizi media audiovisivi radiofonici). La precedente normativa europea era del 2007, recepita in Italia nel 2010 con il decreto Romani che ha aggiornato il Tusmar del 2005 con modifiche, seppur importanti. Con lo schema attuale invece si arriva a un Tusmar nuovo di zecca. All’interno del quale sono previste varie cose fra cui, appunto, il raddoppio degli obblighi di investimento in produzioni audiovisive europee e italiane per i giganti dello streaming dal 12,5% attuale al 25% del 2025. Ma come si è arrivati a questo?
L’«esordio» dei fornitori on demand
Più o meno la prima svolta avviene nel 2007. Va detto che i fornitori di servizi lineari erano da anni soggetti al rispetto degli obblighi di investimento pari al 10% degli introiti netti annui in opere realizzate anche da produttori indipendenti. È nel 2007 però che i fornitori on-demand vengono contemplati per la priva volta a livello europeo, rispetto al tema degli obblighi di investimento, in particolare con le modifiche apportate dalla Direttiva 2007/65/CE alla Direttiva 89/552/CEE (ossia la Direttiva comunemente nota come “Televisione senza frontiere”, ribattezzata “Servizi di media audiovisivi” proprio nel 2007). La Direttiva del 2007 in realtà non introduce obblighi di investimento specifici per i soggetti dell’on demand, ma prevede un vincolo generale per gli Stati Membri ad assicurare che tali fornitori promuovano le opere europee attraverso, ad esempio, contributi finanziari (menzionati dunque soltanto a titolo esemplificativo insieme ad altre possibili modalità, come assicurare rilievo alle opere europee all'interno del proprio catalogo).
I primi obblighi di investimento (o programmazione) dal 2011
Con la riforma del Tusmar del 2010 per effetto decreto Romani, il legislatore stabilisce che l’Agcom con proprio regolamento, predisponga una disciplina coerente con i principi indicati dalla Direttiva del 2007. Il regolamento arriva nel 2011 (delibera 188/11/CONS) che all'articolo 4-bis, introduce per la prima volta nell'ordinamento italiano un obbligo specifico in termini di investimenti in opere europee (non è presente il requisito che siano opere di produttori indipendenti) in capo ai fornitori on demand, pari al 5% dei ricavi attribuibili alla fornitura al pubblico di contenuti nell'anno precedente. Il sistema è comunque ancora caratterizzato da una certa flessibilità in quanto tale obbligo è previsto dal regolamento in alternativa all'obbligo di riservare alle opere europee almeno il 20% del catalogo ed è previsto un periodo transitorio di 4 anni durante i quali, per i fornitori che scelgono l'obbligo di investimento, la quota da rispettare annualmente è pari al 2 per cento.
Il legislatore italiano anticipa i tempi
Gli obblighi di investimento previsti dal regolamento Agcom del 2011 si applicano solo in relazione ai fornitori on-demand operanti in Italia. Sarà la direttiva 2018/1808/UE a prevedere la possibilità per gli Stati Membri di estendere tali obblighi anche ai fornitori on-demand stabiliti in altri Paesi ma che si rivolgano al pubblico nei loro territori. Per quanto la Direttiva del 2018 non fosse all'epoca ancora approvata definitivamente (però si aveva già un testo sostanzialmente definitivo), il legislatore italiano del 2017 ha anticipato i tempi.
Il decreto Franceschini del 2017
E così, in attuazione della delega conferita dalla legge Cinema (220/2016), il decreto Franceschini (Dlgs. 204/2017) ha introdotto nel Tusmar, in particolare nell'articolo 44-quater, l’obbligo per i fornitori on-demand di investire in opere europee prodotte da produttori indipendenti, con particolare riferimento alle opere degli ultimi 5 anni, in misura non inferiore al 20% degli introiti netti annui (ossia una quota superiore a quella imposta ai fornitori lineari), prevedendo anche delle sotto-quote di investimento in relazione alle opere italiane. Queste scelte hanno fatto discutere, considerando che la direttiva Ue del 2018 aveva raccomandato agli Stati membri che i contributi richiesti ai fornitori on-demand fossero “proporzionati e non discriminatori”). il decreto ha anche esteso l'ambito di applicazione dell'obbligo sub ai fornitori on-demand stabiliti in altri Stati Membri e che si rivolgono al pubblico italiano (a decorrere dal 1° gennaio 2019), anticipando dunque quanto previsto appunto dalla Direttiva del 2018 in via di approvazione. La base di calcolo degli introiti di tali fornitori esteri è costituita dagli introiti conseguiti in Italia. Per attuare queste norme è stato approvato il regolamento Agcom con delibera 595/18/CONS.
Il decreto Bonisoli del 2019
Le norme del Turmar relative (anche) agli obblighi di investimento in capo ai fornitori on-demand vengono nuovamente modificate nel 2019 dal decreto Bonisoli (Dlgs 59/2019) che va a rimodulare le quote precedentemente stabilite dal decreto Franceschini. In particolare, il Decreto Bonisoli va a prevedere una quota del 12,5% da investire in opere europee di produttori indipendenti (prevedendo anche un periodo transitorio fino all'approvazione di un nuovo regolamento Agcom durante il quale la quota applicabile sarebbe stata pari al 15%, con sotto-quote per le opere italiane, e un meccanismo di incremento della quota principale (opere europee) fino al 20% al verificarsi di certe circostanze, da determinarsi con regolamento di Agcom sentiti il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero per la Cultura, sulla base di specifici criteri. Tra i criteri in questione, il decreto Bonisoli prevede che il mancato stabilimento di una sede operativa in Italia e l'impiego di un certo numero di dipendenti da parte del fornitore on-demand debba comportare un aumento della quota fino al 3%. Su quest'ultimo aspetto Agcom ha espresso contrarietà affermando in un comunicato che avrebbe disapplicato il criterio del 3% in quanto in contrasto con il diritto dell'Unione europea.
Il raddoppio degli obblighi di investimento
Nel decreto approvato dal Consiglio dei ministri è così previsto un inasprimento delle quote di investimento in opere europee a cui i fornitori on-demand sono soggetti (e, di conseguenza, anche delle relative sotto-quote per le opere italiane). Infatti, l'attuale quota del 12,5% da investire in opere europee di produttori indipendenti viene portata al 17% fino al 31 dicembre 2022 e progressivamente aumentata negli anni successivi (al 20% dal 1° gennaio 2023, al 22,5% dal 1° gennaio 2024 e al 25% dal 1° gennaio 2025). È prevista un'esenzione solo per i fornitori che abbiano un fatturato o un pubblico di modesta entità o per i fornitori per i quali tali obblighi siano impraticabili o ingiustificati a causa della natura o dell'oggetto dei servizi.
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