Niente fattura elettronica per minimi e forfettari
di Benedetto Santacroce

2' di lettura
L’obbligo generalizzato della
L’emissione della fattura elettronica avverrà attraverso il sistema di interscambio dell’agenzia delle Entrate, utilizzando il formato strutturato Xml già definito per la pubblica amministrazione. L’obbligo della fattura elettronica e la facoltà della trasmissione telematica dei corrispettivi è accompagnata da una serie di agevolazioni e semplificazioni. Tra le quali si segnalano: la riduzione di 2 anni del termine di decadenza degli accertamenti Iva e imposte dirette; ovvero la possibilità per i contribuenti in contabilità semplificata di ottenere direttamente dal fisco la bozza degli F24 o delle dichiarazioni annuali.
Per le cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori e per le prestazioni rese da subappaltatori e subcontraenti, l’obbligo della fattura elettronica scatta anticipatamente dal 1 ° luglio 2018. Sempre con riferimento ai carburanti il Ddl di bilancio del 2018 prevede due ulteriori misure.
La prima riguarda l’immissione in consumo di benzina, gasolio e altri prodotti carburanti o combustibili da deposito fiscale ovvero l’estrazione da un deposito di un destinatario registrato. L’operazione potrà avvenire solo previo versamento dell’Iva relativa senza diritto a compensazione. I riferimenti del versamento vanno indicati nel documento di accompagnamento. Il versamento non è dovuto se chi estrae è un soggetto affidabile ai sensi di un apposito decreto del ministro dell’Economia e finanze da emanarsi entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio. La seconda riguarda lo stoccaggio di prodotti energetici operata da un soggetto terzo rispetto al depositario presso un deposito fiscale o presso un deposito di un destinatario registrato. In questo caso l’operatore che richiede lo stoccaggio deve essere preventivamente autorizzato dall’agenzia delle Dogane. L’autorizzazione ha validità biennale e al soggetto richiedente viene rilasciato un codice identificativo. Così sarà sempre possibile mantenere traccia e tenere sotto controllo, oltre ai depositari, anche i depositanti.
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