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La sussistenza dei requisiti sostanziali prevale sulla regolarizzazione formale e il verbale va annullato se il conducente è in buona fede. Lo precisa il giudice di pace di Roma nella sentenza 5998, depositata il 27 maggio, che ha dato ragione all'erede che, a seguito della morte del padre, aveva continuato a circolare col suo veicolo e a parcheggiare gratuitamente nelle aree riservate ai residenti.
La figlia era residente nello stesso quartiere. In attesa della voltura, la Polizia locale di Roma aveva continuato a irrogarle le sanzioni, tutte tempestivamente impugnate.
Per il giudice Elena Ruggiero Rubino, si tratta di un errore scusabile: la ricorrente era residente nella stessa area del padre e dopo la notifica dei verbali si era attivata immediatamente per regolarizzare la sua posizione.
Sul dato formale prevale quindi quello sostanziale della sussistenza dei requisiti e della buona fede di chi ne è in possesso. Pur essendo una pronuncia di merito e solo di primo grado, la sentenza va segnalata perché riguarda una situazione frequente (specie a Roma), va contro l’orientamento prevalente e afferma un principio importante sia sul dato oggettivo (la necessità della prova da parte della pubblica amministrazione della situazione di effettiva irregolarità del conducente) sia sull'elemento soggettivo. In caso di buona fede e in una situazione di regolarità sostanziale non va irrogata la sanzione amministrativa.
Ma non basta invocare il semplice errore sull'illiceità del fatto, che si risolverebbe in una mera ignorantia legis, inescusabile per il nostro ordinamento: occorre dimostrare di versare in situazione di correttezza e di aver fatto tutto il possibile per attivarsi.
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