ServizioContenuto basato su fatti, osservati e verificati dal reporter in modo diretto o riportati da fonti verificate e attendibili.Scopri di piùCassazione

No al cognome del padre unito al materno per la figlia riconosciuta dopo anni

Il genitore dopo l’accertamento giudiziale di paternità versa l’assegno di mantenimento, anche per il pregresso, e paga i danni. Accolto il ricorso della madre contro il cognome paterno

di Patrizia Maciocchi

Viminale a sindacI: "Doppio cognome senza accordo genitori"

3' di lettura

Il giudice non può imporre alla figlia, che ha ormai acquisito una sua identità con il cognome materno, di aggiungere a questo, anzi anteporre, anche quello del padre, in seguito al riconoscimento giudiziale della paternità. Un diritto che il padre biologico non ha, mentre ha l’obbligo di mantenere la figlia, versando anche gli “arretrati”, per gli anni in cui è stato “latitante”, oltre a risarcire il danno non patrimoniale derivante da un fatto noto: il dolore che può provare un figlio per l’assenza di un genitore nella sua vita.

La Cassazione applica questi principi e respinge il ricorso del padre, contro la decisione della Corte d’Appello, di disporre un mantenimento di 400 euro al mese, oltre a contribuire per il 50% alle spese straordinarie. A questo la Corte territoriale aveva aggiunto 45mila euro dovuti per il mancato mantenimento in passato e 25mila euro per il danno morale. la Corte territoriale aveva invece ribaltato la decisione del Tribunale che, nel dichiarare la paternità biologica, aveva deciso che la figlia doveva assumere «il cognome paterno in aggiunta e anteposizione a quello materno» ordinando la conseguente annotazione sull’atto di nascita della minore.

Loading...

Il segno distintivo dell’identità

Contro questa sola disposizione aveva fatto un controricorso la madre, per chiedere che la ragazza potesse mantenere il suo solo cognome «divenuto ormai un segno distintivo della sua identità». Una richiesta accolta dalla Corte d’Appello con l’avallo della Cassazione. Non passa invece il ricorso del padre, secondo il quale la condanna al mantenimento e al risarcimento era troppo onerosa per lui, disoccupato e con una moglie e altri due figli da mantenere. Argomenti che non hanno trovato la comprensione dei giudici già dal primo grado.

Lo stato di disoccupazione, tra l’altro in età ancora giovanile, non aveva, infatti, impedito al ricorrente di formarsi un’altra famiglia e non faceva venire meno il dovere di mantenere i figli. Quanto alla quantificazione delle sofferenze patite dalla primogenita per la sua assenza, i giudici avevano fatto ricorso al criterio dettato per il «risarcimento del danno endofamiliare con riguardo al parametro adottato e genericamente riferito alle tabelle di Milano». Per la privazione del rapporto genitoriale poteva, infatti, «essere applicata la voce ad hoc prevista dalle tabelle giurisprudenziali adottate dall’Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano, come “perdita del genitore”».

Tabelle milanesi riadattate per l’abbandono morale

Tabelle che, nell'edizione 2021, prevedevano in favore del figlio un risarcimento massimo di 336.500 euro e un minimo di euro 168.250. Indicazioni dettate per la “perdita definitiva” del genitore a causa di decesso, adattate alla diversa ipotesi di privazione del rapporto genitoriale per abbandono morale. E sul minimo «il Tribunale aveva operato un abbattimento dell’85%». Il ricorrente non aveva dunque alcun motivo di lamentarsi. Anche considerando che, nel caso esaminato, la minore non aveva potuto contare sull’aiuto morale e materiale di un marito della madre, che non c’era, né su una rete familiare, anche questa assente, «in grado di ridurre la solitudine e la percezione della mancanza di un genitore».

Né il rcorrente aveva dalla sua l’”attenuante”, riconosciuta ad alcuni padri biologici che, pur non riconoscendo il figlio, assicurano una presenza, anche se saltuaria e un qualche sostegno economico. Inutile anche giocarsi la carta degli altri due figli, a dire dell’uomo, ingiustamente svantaggiati, perché le limitatissime risorse economiche di cui disponeva sarebbero state tutte destinate alla prima figlia. Resta, infatti, l’interrogativo che si erano posti i giudici di merito, sull’assenza di qualunque riferimento a lavori pregressi e prospettive di occupazione futura.

Riproduzione riservata ©

loading...

Loading...

Brand connect

Loading...

Newsletter

Notizie e approfondimenti sugli avvenimenti politici, economici e finanziari.

Iscriviti