professionisti

Non basta una delibera per lavorare con la Pa

Insufficiente un atto unilateraledell’ente per affidare un incarico, ma in tal caso il professionista ha diritto a un indennizzo per il lavoro svolto

di Francesco Longo

(andriano_cz - Fotolia)

2' di lettura

Il contratto stipulato tra professionisti e pubblica amministrazione deve rivestire la forma scritta, anche quando quest’ultima agisce con gli strumenti di diritto privato. Si presenta, pertanto, insufficiente a giudizio della Corte di cassazione (seconda sezione, sentenza 11465/2020) la delibera dell’organo collegiale dell’ente che abbia autorizzato il conferimento dell’incarico al quale sia eventualmente seguita la comunicazione per i scritto dell’accettazione da parte del medesimo professionista.

Il principio conferma una posizione granitica della Suprema corte per i contratti in generale stipulati con la pubblica amministrazione (per tutte, si veda la sentenza 27910/2018).

Loading...

I contenuti obbligatori

Nondimeno, essa precisa i punti di rilievo circa il contenuto dell’atto da firmare, quali:
sottoscrizione del professionista e dell’organo dell’ente legittimato a esprimere la volontà all’esterno;
indicazione dell’oggetto della prestazione;
entità del compenso.
Si esclude, pertanto, che la validità del contratto possa ricavarsi da altri atti, quale, appunto, la delibera di incarico, in quanto atto unilaterale.

Patrocinio e procura

Vi sono, poi, due aspetti che meritano una puntualizzazione.
Il primo riguarda l’attività professionale svolta da avvocati. Per essa si pone di fondamentale rilevanza la differenza che corre tra contratto di patrocinio e procura alle liti: quest’ultima è un negozio unilaterale col quale il difensore viene investito del potere di rappresentare la parte in giudizio; negozio bilaterale è, invece, il contratto di patrocinio, col quale il professionista viene incaricato di svolgere la sua opera secondo lo schema del mandato (Corte di cassazione, sentenza 7410/2017).

Ora, il rilascio di una procura alle liti non è escluso possa esprimere (anche) la forma richiesta per il contratto di patrocinio, com’è, appunto, per la pubblica amministrazione(Cassazione 3721/2015). Mentre quest’ultimo, che deve avere la forma scritta sopra indicata se proveniente da una Pa, non è indispensabile contenga anche la contestuale procura alle liti che potrà essere conferita disgiuntamente.

Indennizzo, non compenso

Il secondo aspetto riguarda l’ipotesi di prestazione professionale svolta in favore dell’ente pubblico in base a un contratto nullo per mancanza di forma scritta. In tal caso la Cassazione (sentenza 14329/2019) chiarisce che il professionista può essere sì retribuito per l’attività utile svolta comunque, ma sotto la forma dell’indennizzo per ingiustificato arricchimento, secondo l’articolo 2041 del Codice civile, indennizzo quantificato in via equitativa utilizzando come parametro la tariffa professionale.

Riproduzione riservata ©

loading...

Loading...

Brand connect

Loading...

Newsletter

Notizie e approfondimenti sugli avvenimenti politici, economici e finanziari.

Iscriviti